EMERGENZA COVID19: Pubblicato in GU il nuovo decreto relativo agli spostamenti del quale avevamo gia dato conto lunedì scorso.
Nel decreto in esame vengono ristabiliti i parametri per l'inserimento
di una regione in un colore o in un altro, e precisamente:
a)-"
Zona bianca", le Regioni, nei cui territori l'incidenza settimanale di
contagi è inferiore a 50" casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane
consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un
livello di rischio basso;
"b)Zona arancione", le Regioni, nei cui
territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi
ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2,
con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in
presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano
in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
c)"Zona rossa", le Regioni, nei cui territori l'incidenza settimanale
dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si
collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno
moderato;
"Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).».
Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni
spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni
o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi
di salute; è sempre consentito il rientro alla propria residenza,
domicilio o abitazione.
Fino al 27 marzo 2021, e' consentito,
nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in
ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata
abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le
ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori
rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui
quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle
persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui
sopra non si applica nella Zona rossa.
Quando la mobilita' sia
limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli
spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai
relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti
verso i capoluoghi di provincia.
Nel decreto in esame vengono
ristabiliti i parametri per l'inserimento di una regione in un colore o
in un altro, e precisamente:
a)-" Zona bianca", le Regioni, nei
cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50" casi
ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si
collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
"b)Zona arancione", le Regioni, nei cui territori l'incidenza
settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e
che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di
rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga
incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di
tipo 1 con livello di rischio alto;
c)"Zona rossa", le
Regioni, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è
superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno
scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
"Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).».