CERTIFICAZIONE SOASUPERBONUS E BONUS EDILIZI DECORRENZA E OBBLIGATORIETA'LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- Autore: 7e37d554_user
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- 26 apr, 2023

Con la Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, alla luce della recente disposizione inserita all’art. 2-ter del D.L. 11/2023 (Legge di conversione n. 38/2023) e, quindi tenendo conto dell’interpretazione autentica della norma di cui all’art. 10-bis del D.L. 21/2022.
L’art. 10-bis del D.L. 21/2022 (in vigore dal 21 maggio 2022) ha introdotto, come condizione per l’accesso agli incentivi fiscali, per gli interventi ricompresi negli artt. 119 e 121 co. 2 del DL. 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi “minori”) l’obbligo, a carico delle imprese appaltatrici/subappaltatrici di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA quando l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516 mila euro.
CHIARIMENTI
Obbligo della certificazione SOA
Viene ribadito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:
a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici;
b) imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Terminata tale fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali in questione, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.
In particolare, si specifica che, nel caso in cui i lavori siano stati affidati ad imprese che hanno solo documentato l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa.
Decorrenza
In merito alla decorrenza dell’obbligo della certificazione SOA, in linea con quanto già sostenuto dall’Ance e indicato nel DL cessioni crediti, viene specificato che:
• per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali, non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis (avvio procedura SOA o attestazione SOA) anche successivamente al 1° luglio 2023;
• per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. In tale caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa. Per tali contratti, le condizioni SOA si considerano soddisfatte se la titolarità della qualificazione SOA o del contratto stipulato con l’ente certificatore per il suo rilascio avviene entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, considerato che la norma richiede tali condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023;
• per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in tale caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.
A decorrere dal 1° luglio 2023, infine, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Riconoscimento degli incentivi fiscali
Viene specificato che:
• per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute:
o fino al 31 dicembre 2022;
o negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023;
contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
o fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA”;
o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
o dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
• per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione; o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
o dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
• per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 10-bis, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.
Ambito di applicazione
L’AdE specifica che le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio.
Inoltre, viene chiarito che le condizioni SOA non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari (art. 16-bis, co. 3, del TUIR) e a quello di “case antisismiche” cd. Sismabonus acquisti (art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63/2013).
Lavori di importo superiore a 516.000 euro
La Circolare specifica che il riferimento all’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro si deve intendere al netto dell’IVA.
Inoltre, nell’ipotesi in cui tali lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

Presentazione delle Domande tramite la piattaforma GeCoWEB fino alle ore 17:00 del 3 giugno 2025.
Il bando della Regione Lazio è rivolto alle imprese femminili, come definite dalla legislazione, costituite e costituende e alle lavoratrici autonome.
Agevolazione e Costi Ammissibili
L’agevolazione è un contributo a fondo perduto,riconosciuto a titolo di “de minimis” (Reg. (UE) 2023/2831) nella
misura massima di 100.000 euro per singola PMI femminile e con una percentuale sul totale dei costi ammissibili
compresa fra il 30% e il 60%.
I progetti devono includere spese da rendicontare per almeno 30.000 euro, che possono comprendere:
a) investimenti materiali e immateriali e canoni per nuove soluzioni digitali
b) spese per l’adeguamento dei locali adibiti a sede operativa - max 20% di a)
c) spese per servizi qualificati e strategici “una tantum” - max 20% di a)
Sono inoltre riconosciuti automaticamente costi del personale e spese generali calcolati a forfait, in misura
complessivamente pari al 20% delle spese da rendicontare.
I progetti devono essere conclusi e rendicontati entro 12 mesi dalla loro approvazione.
Scarica la scheda sintetica

Il 15 aprile u.s. il Ministero dell’Ambiente ha incontrato le associazioni di categoria e
i soggetti obbligati alla raccolta degli PFU, per comunicare e presentare l’imminente partenza del registro informatico produttori, che dovrebbe essere operativo a partire da 7 maggio. Uno strumento importante, molto atteso dal nostro settore, che si spera possa contribuire in maniera significativa, ad una gestione più trasparente ed efficace della filiera. Un cambiamento sicuramente utile per la gestione futura, ma che oggi non risolve l’emergenza persistente a causa dei ritardi nella raccolta degli PFU. Proprio oggi si apre infatti il periodo del cambio gomme stagionale, che rischia di peggiorare una situazione già gravosa, con grande preoccupazione delle aziende di rivendita di pneumatici. A margine della riunione, CNA è intervenuta per segnalare la situazione di disagio delle imprese, che ha raggiunto livelli di criticità estremamente preoccupanti. Solo negli ultimi 3 giorni oltre 200 imprese hanno inviato segnalazioni sui ritardi nella raccolta, che superano i nove mesi di attesa con una giacenza media superiore alle 400 unità. CNA ha chiesto nuovamente al Ministero di intervenire con urgenza per far partire un’immediata raccolta extra, che nel 2024 di fatto non c’è stata. Ha chiesto inoltre di riaprire il tavolo di confronto, necessario per individuare le soluzioni strutturali più volte richieste al fine di evitare il procedere con una logica emergenziale.

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Ritirare la copia cartacea dell’atto notificato
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Ricevere supporto anche senza SPID o CIE
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Avere assistenza completa e professionale
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Il bando della Regione Lazio è rivolto alle imprese femminili, come definite dalla legislazione, costituite e costituende e alle lavoratrici autonome.
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misura massima di 100.000 euro per singola PMI femminile e con una percentuale sul totale dei costi ammissibili
compresa fra il 30% e il 60%.
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a) investimenti materiali e immateriali e canoni per nuove soluzioni digitali
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Sono inoltre riconosciuti automaticamente costi del personale e spese generali calcolati a forfait, in misura
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