BONUS FACCIATE

  • Autore: CNA RIETI
  • 07 mar, 2020
La legge di bilancio 2020 ha disciplinato una nuova detrazione fiscale, il cd bonus facciate, con l’intento di abbellire i centri storici delle città incoraggiando i proprietari di immobili con la possibilità di detrarre il 90% delle spese sostenute in dieci anni.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire ai fini della fruizione della nuova detrazione.
A chi spetta il bonus facciate
Possono usufruire del bonus facciate i proprietari o i «detentori» dell’immobile oggetti dell’intervento (unica unità immobiliare come ville, villette o casali, purché in zone A e B, oppure condomini), quindi:
  • proprietari
  • usufruttuari
  • nudi proprietari
  • titolari di uso o abitazione.
Beneficiari possono anche essere i titolari di un contratto (registrato e in possesso del permesso del proprietario) di:
  • locazione
  • leasing
  • comodato.
Anche i familiari conviventi (e conviventi di fatto) di possessori e detentori possono usufruire del bonus facciate.
Bonus esteso anche ai «promissari acquirenti» che, prima del rogito (ma con compromesso registrato), siano stati immessi nel possesso della casa.
Chi esegue i lavori in economia (cioè con il fai da te) potrà detrarre le spese di acquisto dei materiali.
Anche le imprese rientrano nel perimetro del nuovo sconto fiscale.
La detrazione dall’imposta lorda, infatti, può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che dell’imposta sul reddito delle società (Ires).
Quindi, i soggetti Ires rientrano a pieno titolo nel perimetro del nuovo incentivo.

Misura della detrazione
Si può scontare il 90% delle spese sostenute, da ripartire in dieci quote annuali.
Per individuare il momento a partire dal quale spetta l’agevolazione occorre fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Quindi, un intervento avviato nel 2019 ma pagato nel 2020 consentirà di accedere al bonus facciate a pieno titolo.
La detrazione spetta solo sulle spese effettivamente sostenute e non su quelle che siano state rimborsate.
Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall’ammontare su cui applicare il bonus facciate.

Tipologia di lavori
Tutti i lavori devono servire al recupero o restauro della facciata. Sono quindi compresi:
  • balconi
  • fregi esterni
tutte quelle connesse alle opere edili, dalla semplice tinteggiatura o pulitura della superficie agli interventi su:
  • grondaie
  • pluviali
  • parapetti
  • cornicioni
  • le parti impiantistiche coinvolte purché parte della facciata dell’edificio.
Il bonus spetta anche per la sola pulitura o tinteggiatura esterna, quindi, anche per la manutenzione ordinaria.
Se i lavori di rifacimento della facciata non sono relativi alla sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono soddisfare speciali requisiti di efficienza energetica.
Gli interventi possono riguardare solo le strutture opache con balconi e fregi delle facciate esterne, esclusi quindi infissi e finestre.

Sono comprese nel super bonus anche le spese per:
  • perizie
  • sopralluoghi
  • progettazione lavori
  • rilascio dell’attestazione di prestazione energetica.
I lavori di efficientamento energetico, obbligatori quando gli interventi profondi (rifacimento intonaci) supera il 10% della superficie disperdente lorda, possono beneficiare anch’essi della detrazione del 90 per cento.
Devono comunque rispondere ai requisiti tecnici molto precisi.
In ogni caso, se si effettuano lavori anche sui cortili interni (non visibili dalla strada), per esempio di risparmio energetico, questi non potranno beneficiare del 90% ma del 65 %, purché le spese siano distintamente contabilizzate.
Immobili “agevolabili”: la zona A e la zona B
Gli edifici, anche strumentali all’attività d’impresa, oggetto di intervento debbono trovarsi nelle zone A o B del territorio comunale come individuate dal Dm 1444/68, che in realtà non esistono più perché si sono sovrapposte norme regionali e comunali.
La zona A delle città è quella centrale e di pregio del comune: storica, artistica o di pregio dell’ambientale.
La zona B è quella con superficie coperta dagli edifici al 12,5%.
Il bonus esclude le zone C, D ed E delle città che sono le parti destinate a nuovi complessi insediativi.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate indica l’obbligo di farsi rilasciare una certificazione urbanistica degli enti competenti. Senza la certificazione non si può sfruttare il bonus.
Non tutti i comuni però dispongono di una cartografia adeguata e quindi potrebbe essere difficile procurarsi la certificazione.

Come e cosa fare

I contribuenti che intendono avvalersi del bonus facciate sono tenuti a:
  • disporre il pagamento mediante bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partiva iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
  • comunicare preventivamente la data di inizio lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente se tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • conservare le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico del pagamento;
  • conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di interventi da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non lo preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrino tra quelli agevolabili.
Per gli interventi influenti dal punto di vista termico, i contribuenti devono acquisire e conservare:
  • l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti;
  • l’attestato di prestazione energetica (APE) redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori
  • Infine, gli interventi di cui al bonus facciate possono rientrare anche in quelli che godono dell’Ecobonus o del Bonus ristrutturazione. Non è pertanto ammesso il cumulo tra le diverse detrazioni in riferimento alle medesime spese mentre è possibile fruire delle diverse detrazioni in riferimento a spese diverse.
Autore: 7e37d554_user 21 febbraio 2025
Domande fino all'8 Aprile 2025
L'incentivo per le imprese che investono nella tutela ambientale.

Spese ammissibili
Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:
spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
spese di personale relative ai formatori;
costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 65% dell'investimento, nelle modalità indicate nel link https://search.app/WCogZPPjjFH1zV2t7

Tutte le informazioni e le modalità di presentazione della domanda nel link https://search.app/w9xuf14kdBwzP3bt7
Autore: 7e37d554_user 19 febbraio 2025
Si è svolta ieri in Comune alla presenza del Sindaco Daniele Sinibaldi, dell'assessore al bilancio Andrea Sebastiani, coadiuvati dal il dirigente Maurizio Pezzotti e Vivienne Truini, un nuovo incontro con le associazioni delle imprese per continuare a ricercare soluzioni al problema generato dall'invio di numerosi avvisi di accertamenti riguardanti la TARI a privati e aziende .
La CNA ha ribadito le proposte precedentemente avanzate e la necessità di recuperare le tasse evase o eluse consentendo però alle aziende di farlo gestendo rateizzazioni e ravvedimento operoso, per evitare che una giusta richiesta sia comunque conciliabile con le capacità economico-finanziarie delle aziende.
Il Comune ha fornito dei numeri provvisori sugli avvisi di accertamenti esaminati dagli uffici e sull'esito di tali esami e ribadito la disponibilità a continuare ad accogliere proposte da parte delle associazioni imprenditoriali anche per la imminente revisione del regolamento delle riscossioni e, successivamente, di una revisione del regolamento della TARI.
Il tavolo con le associazioni sarà convocato una volta al mese per continuare a monitorare la situazione.
Le aziende associate possono contattare la CNA per ricevere informazioni e assistenza sulla gestione degli avvisi di accertamento.
Autore: 7e37d554_user 13 febbraio 2025
Entro il 28 Febbraio 2025 si potrà presentare la domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025, noto come OT23, se sono stati effettuati interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, adottati nel corso dell’anno 2024.
La domanda, insieme a tutta la documentazione probante, va presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i Servizi on line di INAIL.

Per il riconoscimento della riduzione il datore di lavoro deve:
- Essere in regola con il DURC
- Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
I suddetti requisiti sono verificati dalla sede INAIL competente.

Le percentuali di riduzione si applicano sulla PAT aziendale e sono:
- Nei primi due anni di attività la quota fissa è 8%
- Dal terzo anno in poi, a seconda del numero di dipendenti si applicano diverse percentuali. (Fino a 10 dipendenti il 28%, da 11 a 50 il 18%, da 51 a 200 il 10%, oltre 200 il 5%).

II provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio).
II provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT. Successivamente, nelle basi di calcolo dell'autoliquidazione è indicato il tasso applicato già ridotto della percentuale di cui sopra.
In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l'anno di presentazione della domanda, relative alla PAT su cui e stato realizzato l'intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l'anno 2025 la riduzione si applica al premio di regolazione relative all'anno 2025, in sede di autoliquidazione 2025/2026)
Autore: 7e37d554_user 13 febbraio 2025
Un ciclo di webinar, dal titolo: "La gestione dei RAEE: quali sono gli obblighi normativi e come è possibile rispettarli?", è dedicato a tutti gli operatori della distribuzione, agli installatori e ai centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche per favorirli nell'adozione di comportamenti corretti in materia di gestione dei rifiuti elettronici
Il programma è così articolato:

- normativa vigente in materia di gestione dei RAE: 4 marzo, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar1_obblighinormativi

- iscrizione al sistema RAEE: 18 marzo, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar2_iscrizionealcdcraee

- trasporto dei RAEE (documentazione prevista ed indicazioni per eventuali soggetti terzi incaricati del trasporto): 1° aprile, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar3_trasportoraee

- rendicontazione al CdC RAEE dei quantitativi di RAEE gestiti: 15 aprile, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar4_rendicontazioneraee
Autore: 7e37d554_user 12 febbraio 2025
Martedi 4 Marzo ore 17 - 20
CNA Rieti - Piazza Cavour 54

La Dichiarazione di Conformità per gli impianti non è certo una novità essendo stata introdotta oltre 30 anni fa dalla Legge 46/90. Nondimeno non è raro che sorgano tuttora dubbi su questo o quell’aspetto relativo alla compilazione, sia della Dichiarazione, in senso stretto, che degli allegati obbligatori alla medesima. Una corretta compilazione di questo documento è importante non solo per adempiere a un mero obbligo formale ma anche perché, una Dichiarazione di conformità ben compilata, rappresenta un importante strumento di tutela per l’installatore.

L’incontro si propone dunque di illustrare dettagliatamente gli elementi essenziali della Dichiarazione di Conformità per tutti gli impianti (Elettrico, Elettronico, Riscaldamento, Condizionamento, Idrico Sanitario, Gas etc..) fornendo le indicazioni e i riferimenti per reperire la modulistica necessaria e simulazioni di esempi pratici di compilazione.

L'incontro, riservato alle imprese associate, è gratuito e sarà tenuto da πƒπˆπ„π†πŽ ππ‘π€π“πˆ Responsabile Nazionale CNA Installazione e Impianti.
Preghiamo le aziende di prenotare la loro partecipazione inviando una mail a cna.rieti@tiscali.it
oppure telefonando o inviando un messaggio al 348 3208498
Autore: 7e37d554_user 7 febbraio 2025
Il prossimo 11 febbraio a partire dalle ore 9.00 si terrà un webinar di approfondimento sul nuovo Regolamento (UE) 2024/1143, sulle Indicazioni Geografiche e sulle altre indicazioni di qualità per la protezione delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

Il testo prevede alcune importanti novità al fine di rafforzare la protezione delle eccellenze agroalimentari, tra cui una maggiore tutela delle DOP e IGP usate come ingredienti, maggiori informazioni sulla sostenibilità unica delle IG, più diritti e finanziamenti per i gruppi di produttori riconosciuti, obbligo di inserire il nome del produttore in etichetta, una tutela ex officio anche online e semplificazione delle procedure.
Le aziende associate possono richiedere alla CNA il link per la prenotazione che deve avvenire entro le ore 18 di domani, Sabato 8 Febbraio.
Autore: 7e37d554_user 5 febbraio 2025
Con l’introduzione della certificazione SERMI, dal 1° febbraio 2025, gli autoriparatori italiani non potranno più effettuare diagnosi, riparazioni o interventi sui componenti legati alla sicurezza dei veicoli atte a prevenire il furto del veicolo e la sua localizzazione senza essere certificati.

Nell’articolo che segue tenteremo di chiarire quali sono le informazioni e funzioni di sicurezza per le quali sarà necessaria la certificazione e chi sono i soggetti che potrebbero essere interessati a questa importante novità

Quali sono le informazioni e funzioni di sicurezza
Per informazioni e dati relativi alla sicurezza si intendono solo le informazioni e le funzioni atte a prevenire il furto del veicolo e alla sua localizzazione. Ecco di seguito alcuni esempi:

Codifica chiavi
Informazioni e funzioni relative ai moduli antifurto
Informazioni per programmazioni e codifiche centraline antifurto
Informazioni e funzioni del sistema immobilizer del veicolo (centralina motore, cockpit, cambio automatico, ecc.)
Inoltre, la certificazione SERMI sarà necessaria anche per la programmazione delle centraline (codifica e ricodifica) e per gli aggiornamenti delle stesse. Sarà necessaria anche per le operazioni di diagnosi in remoto e per intervenire su specifici veicoli (ad esempio quelli che hanno il sistema immobilizer sulla centralina ABS).

La CNA sta operando affinché il sistema comporti una reale semplificazione per l’accesso ai dati ed un risparmio per gli operatori, poiché Il fattore concorrenza ed il libero mercato sono elementi imprescindibili per la crescita e lo sviluppo delle imprese, soprattutto per chi lavora in maniera indipendente.

Stiamo lavorando per conoscere l’operatività del sistema da parte delle case costruttrici, per consentire alle imprese di fare le loro valutazioni sulla base della loro tipologia di attività.

CNA è impegnata per garantire che le officine abbiano equo accesso ai dati tecnici e di bordo, necessari per effettuare riparazioni.

Chi è interessato alla certificazione
officine;
costruttori o rivenditori di attrezzature, utensili o pezzi di ricambio per officine;
servizi di soccorso stradale;
fornitori di servizi di tagliando e revisione;
strutture per la formazione e l’aggiornamento dei meccanici;
produttori e riparatori di attrezzature per veicoli.
Lo schema di certificazione SERMI
Con il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1244 viene sancita la procedura di approvazione e autorizzazione degli autoriparatori indipendenti e dipendenti dell’officina (o altro operatore aftermarket), ai fini dell’accesso alle funzioni di sicurezza dei veicoli. Devono altresì certificarsi società che erogano servizi diagnostici e di programmazione a distanza (diagnosi remota). In tal caso, per l’accesso alle informazioni occorrerà che siano certificati sia il provider dei servizi sia l’operatore che ne fruisce. Devono essere certificati gli operatori indipendenti che abbiano necessità di accedere in pass-thru alle informazioni e funzioni di sicurezza del veicolo.

Lo schema di Certificazione Ispettivo SERMI prevede che per l’acquisizione delle informazioni tecniche relative alla sicurezza dei veicoli, attraverso i portali delle case auto, sia necessaria una preventiva certificazione.

E prevista una doppia certificazione:
Una per l’azienda
Una per il suo dipendente
Il dipendente sarà autorizzato ad accedere all’RMI (informazioni di riparazione e manutenzione) solo se anche la sua società di appartenenza è stata approvata.

La certificazione, valida per cinque anni, sarà rilasciata da enti che valuteranno la conformità delle aziende e degli operatori richiedenti, con ispezioni periodiche per garantire il mantenimento degli standard.

Autore: 7e37d554_user 5 febbraio 2025
15 - 19 Maggio 2025
La CNA Nazionale organizza una collettiva di imprese dell'editoria per partecipare al Salone del Libro di Torino in programma dal 15 al 19 maggio, presso Lingotto Fiere. Le iscrizioni vanno presentate entro il 28 febbraio.

Gli editori che aderiranno alla collettiva avranno la possibilità di avere uno spazio presso lo stand di CNA Editrice srl.

Informazioni e modalità di isctizione:
Autore: 7e37d554_user 3 febbraio 2025
INVIO DOMANDE
Le domande precompilate, come previsto dal decreto del 2 Ottobre 2024 del quale avevamo dato notizia su questa pagina il 4 Ottobre, potranno essere trasmesse, in via definitiva (click day), esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere da:
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali di cui all’art 6, comma 3, lett.a) del D.P.C.M. (mod. B2020) dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025;
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio assistenziale) di cui agli artt. 6, commi 3, lett. b) e 4, lett. b) e c), del D.P.C.M. dalle ore 9,00 del giorno del giorno 7 febbraio 2025;
- per il settore agricolo dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
- per il settore turistico-alberghiero dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, in via sperimentale e solo per l’anno 2025, al di fuori delle quote sarà possibile inoltrare domande per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani.
Autore: 7e37d554_user 3 febbraio 2025
Il bando prevede due linee di intervento:
- Sviluppo delle Imprese artigiane dei seguenti codici Ateco*: 60% a fondo perduto fino ad un massimo di 12 000 euro
- Valorizzazione dell’Artigianato Artistico e Tradizionale**: 80% a fondo perduto fino ad un massimo di 10 000 euro

Beneficiari
I Beneficiari dei contributi previsti dall’Avviso sono le Imprese Artigiane del Lazio, iscritte all’albo delle Imprese Artigiane da almeno 5 anni alla data della domanda, e che svolgono una delle attività imprenditoriali ammissibili identificate nell’Avviso mediante la relativa classificazione

Le Spese Ammissibili sono:
Investimenti in macchinari, attrezzature e impianti specifici;
Investimenti in tecnologie digitali, vale a dire in hardware, sistemi ICT e software;
Investimenti in impianti fotovoltaici, nel limite massimo del 20% delle Spese Ammissibili totali;
altre spese per Investimenti in opere murarie e impiantistica civile, nel limite massimo del 20% delle Spese Ammissibili totali.
Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate online attraverso GeCoWEB Plus dalle ore 12:00 del 20 febbraio 2025 fino alle ore 17:00 del 15 aprile 2025; il formulario è disponibile online a partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2025.

*Attività ammissibili
Nell'elenco che segue sono indicate le attività imprenditoriali ammissibili per ogni sezione della classificazione ATECO
e facendo riferimento ai codici della medesima classificazione.
SEZIONE Attività ammissibili
A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca Tutte
B - Estrazione di minerali da cave e miniere Tutte
C - Attività manifatturiere Tutte
D - Fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata Tutte
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività
di gestione dei rifiuti e risanamento Tutte
F - Costruzioni Solo da 43.21 a 43.29.09
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli Tutte
H - Trasporto e magazzinaggio Solo da 49.41.00 a 49.42.00
I - Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione Tutte
J - Servizi di informazione e comunicazione Solo da 58.1 a 61.90.99
K - Attività assicurative e finanziarie Tutte
L- Attività immobiliari Tutte
M - Attività professionali, scientifiche e
tecniche Solo da 69.1 a 74.10.90 e da 74.30 a 74.90.99
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese Tutte
P- Istruzione Tutte
Q - Sanità e assistenza sociale Tutte
R - Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento Tutte
S - Altre attività di servizi Solo da 95.21 a 95.29.09, da 96.01 a 96.01.30, 96.03, 96.09.01,
96.09.03, 96.09.05 e 96.09.09

** Indicazioni per richiedere il riconoscimento di impresa dell'Artigianato Artistico e Tradizionale

Dettagli su bando e presentazione delle domande:
Valore Artigiano - Incentivi a favore delle imprese artigiane - LazioInnova https://search.app/zef1WCB7BjEv8Zc18

I consulenti della CNA sono a disposizione delle aziende per informazioni e redazione delle domande.
Tel. 0746 251082
mail cna.rieti@tiscali.it
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