La legge di bilancio 2019 interviene sulla Zone Franche Urbane
Nella provincia di Rieti i benefici della ZFU riguardano le imprese
dei 15 Comuni del Cratere incluse nei benefici per decremento del
fatturato e quelle costituite tra il 24 Aprile 2017 e il 31 Dicembre
2017.
Per queste imprese, ferme restando le risorse concesse, il periodo di godimenti è prorogato negli anni 2019 e 2020.
Inoltre i benefici delle ZFU sono estesi a tutte le imprese che
avvieranno la loro attività nel corso del 2019, tranne quelle con codice
Ateco della sezione F, cioè le imprese di costruzioni.
Lo stessa legge prevede la restituzione da parte dell'INPS dei contributi versati dalle imprese aventi
diritto ai benefici della ZFU, nel mesi precedenti alla inclusione negli elenchi.
Una misura tante volte avanzata dalla CNA e finalmente accolta. (commi 759 e 997)
Inoltre tutte le imprese con sede legale o perativa nell'area del
cratere, quindi non solo quelle aventi diritto ai benefici della ZFU,
sono esentate dall’imposta per le insegne di esercizio di attività
commerciali e di produzione di beni o servizi e dalla tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. ( comma 997)
Di seguito i riferimenti di legge
Legge n. 145 del 30 12 2018, legge di bilancio 2019
Comma 759. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal
seguente: « 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle
imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno
della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese
che svolgono attivita' appartenenti alla categoria F della codifica
ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o
operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »; b) al comma 4, le parole: « e
per quello successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e per i tre
anni successivi »; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: « 4-bis.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri
provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, le modalita' di restituzione dei contributi non
dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente
articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato »; d) al
comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i periodi
d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle
risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese
beneficiarie ».
Comma 997. L'imposta per le insegne di esercizio di
attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di
occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non e' dovuta per le attivita' con
sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati
1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, d
Art. 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)
1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e
dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far
data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana ai sensi della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Le imprese che hanno la sede
principale o l'unita' locale all'interno della zona franca di cui al
comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione
del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre
periodi di imposta precedenti a quello in cui si e' verificato l'evento,
possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della
produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attivita' nei citati
Comuni, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui
redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta
dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per
ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito
derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella
zona franca; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1
nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al
valore della produzione netta; c) esenzione dalle imposte municipali
proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1,
posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per
l'esercizio dell'attivita' economica; d) esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di
lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla
presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della
zona franca urbana. 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano,
altresi', alle imprese che avviano la propria attivita' all'interno
della zona franca entro il 31 dicembre 2017. 4. Le esenzioni di cui ai
commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
per quello successivo. 5. La zona franca di cui al comma 1 comprende
anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre
2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che
hanno la sede principale o l'unita' locale nei comuni di cui al predetto
allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31
marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento
rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016. 6. Per le finalita'
di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' autorizzata la spesa di 194,5 milioni
di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di
141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale
per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e
nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel
settore agricolo. 8. Per l'attuazione degli interventi di cui al
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e
successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e
i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Decreto Legge n. 50 del 24 Aprile 2017
Codice ATECO 2007
F - COSTRUZIONI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Questa sezione comprende l'attività generica e specializzata per la
costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile. Essa include i
nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte, le alterazioni,
l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture e
le costruzioni di natura temporanea.
I lavori di costruzione
generali riguardano la costruzione di complessi abitativi, fabbricati
per uffici, negozi, ed altri edifici pubblici e di servizio, fabbricati
rurali eccetera, nonché la costruzione di opere del genio civile come
autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti
e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di
fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti
sportivi eccetera.
Questi lavori possono essere eseguiti in conto
proprio o per conto terzi. Parte dei lavori o il loro complesso possono
essere effettuati in subappalto. Sono classificate in questa divisione
anche le unità responsabili di un progetto di costruzione nella sua
globalità.
Sono incluse anche le attività di riparazione di edifici e le opere di ingegneria.
Questa sezione include la costruzione di edifici nel loro complesso
(divisione 41), le opere di ingegneria civile (divisione 42), nonché i
lavori di costruzione specializzati (divisione 43).
Il noleggio di
attrezzature con manovratore per costruzioni è classificato fra i lavori
di costruzione specializzati effettuati con tali attrezzature.
Questa sezione comprende anche lo sviluppo di progetti per la
costruzione di edifici o di opere di ingegneria civile attraverso il
reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici al fine di realizzare
unità immobiliari. Se tali attività non sono finalizzate alla successiva
vendita dei manufatti costruiti (o dei progetti realizzati), bensì al
loro impiego, l'unità non deve essere classificata in questa sezione, ma
in base al tipo di categoria di utilizzo, ossia attività immobiliari,
manifatturiero eccetera.
In questa sezione è inclusa l'attività
delle cooperative finalizzate al reperimento di mezzi finanziari,
tecnici e fisici per realizzare progetti immobiliari, residenziali e non
residenziali destinati all'utilizzo proprio.
Comuni della Provincia di Rieti inclusi nell'area del Cratere:
Accumoli, Amatrice, Cittareale, Posta, Borbona, Micigliano, Antrodoco,
Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Rieti, Cantalice, Poggio
Bustone, Rivodutri, Leonessa.