SBLOCCA-CANTIERI: LE PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI

  • Autore: CNA Rieti
  • 19 giu, 2019

EDILIZIA πŸ—
LO SBLOCCA-CANTIERI È LEGGE: LE PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI

Con 259 sì, 75 no e 45 astensioni, l'Aula della Camera dei deputati il 13 giugno scorso ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 – Sblocca-cantieri, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Il provvedimento è ora legge e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Per la sua operatività occorrono però 27 provvedimenti. Si tratta di un tornado di correzioni al Codice degli appalti che ora dovranno essere digerite da stazioni appaltanti e imprese, in attesa che prenda forma il nuovo regolamento unico attuativo.

Proviamo ad offrire una prima bussola interpretativa, condensando in questa scheda quelle che riteniamo siano le principali novità del decreto post-conversione che impattano sulla disciplina degli appalti contenuta nel Dlgs 50/2016, escludendo al momento quelle novità che riguardano i commissari, le semplificazioni per i progetti in area sismica, la rigenerazione urbana e il capitolo terremoto.

  • 1) REGOLAMENTO UNICO DA VARARE ENTRO 180 GIORNI

Come richiesto anche da CNA Costruzioni, viene superato i modello delle Linee Guida ANAC, riproponendo il ricorso ad un Regolamento Unico. Le linee guida ANAC (quelle poche emanate) non hanno mai avuto quella flessibilità auspicata ed erano state spesso criticate nel merito.

Viene pertanto e positivamente ripristinato un regolamento di attuazione del Codice che deve essere varato entro 180 giorni dalla conversione in legge del Decreto.Tuttavia, memori delle precedenti esperienze in materia di Regolamento attuativo del Codice, CNA Costruzioniaveva chiesto che fossero previsti almeno 3 Regolamenti attuativi (ad es. uno in materia di qualificazione, unosull’esecuzione, ed uno sulle stazioni appaltanti).

A nostro avviso questa articolazione in più regolamenti avrebbe consentito di emanare celermente criteri e regole attuative su parti dove il dibattito è normalmente più semplice (es. sull’esecuzione dei contratti di appalto), evitando che il possibile ritardo sull’emanazione delle regole riguardanti gli altri due capitoli potessero bloccare l’emanazione del Regolamento complessivo.

Pertanto, siccome non è passata la nostra proposta, in attesa dell’emanazione del Regolamento Unico è facile prevedere che molte stazioni appaltanti rimandino le procedure di gara non ritenute urgenti o che presentino difficoltà normative.

In 2 sostanza riteniamo che su questo tema sia stata emanata una norma ad alto rischio perché lascia le stazioni appaltanti e le imprese senza riferimenti procedurali chiari e precisi.

  • 2) A RISCHIO L'APPALTO INTEGRATO LIBERO

Il decreto convertito sospende fino al 31 dicembre 2020 il divieto di affidamento congiunto di progetto e lavori. Resta in vita però la norma che prevede che i lavori siano affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo e che l'affidamento congiunto, sulla base del progetto definitivo, possa riguardare solo i lavori ad alto tasso tecnologico, che deve però essere motivato nella determina a contrarre.

Nonostante l'intenzione del Governo sia apparsa chiara – aprire le porte all'appalto integrato – è difficile che, messi di fronte all'incertezza, i funzionari pubblici decidano di percorre fino in fondo questa strada con il rischio di finire di fronte a un Tar.

  • 3) APPALTO INTEGRATO PER MANUTENZIONI

Fino al 2020 ok alle gare su progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli
interventi che prevedono rinnovo o sostituzione delle parti strutturali di opere e impianti

  • 4) SUBBAPALTI GARA PER GARA CONTRO TETTO MASSIMO AL 40% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO

Una delle novità fondamentali dello Sblocca cantieri riguarda il subappalto autorizzato sino ad un massimo del 40% dell’importo complessivo dei lavori, percentuale che valuterà gara per gara la stazione appaltante (la disposizione opera sino al 31 dicembre 2020).

La norma così come è passata non soddisfa appieno CNA Costruzioni che aveva proposto che si tornasse al “vecchio codice”, consentendo il subappalto del 30% della categoria prevalente e del 100% di tutte le categorie scorporabili/secondarie. Pare invece che questa norma, plasmata dal braccio di ferro fra le forze politiche al governo, costituisca un compromesso che non soddisfi davvero nessuno. Resta bassa la soglia al 40% e le stazioni appaltanti potranno eventualmente decidere di non ricorrere al subappalto oppure ricorrervi solo in misura meramente simbolica.

Inoltre la formulazione non pare che possa arrestare la procedura di infrazione comunitaria sul punto. 

Positiva invece la sospensione fino a dicembre del 2020 dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori negli appalti sotto soglia UE.


  • 5) TORNANO LE PROCEDURE NEGOZIATE

Lo sforzo di semplificazione dello Sblocca cantieri si rileva soprattutto nella fascia delle opere sotto la soglia Ue di 5,5 milioni. In questa fascia il criterio del prezzo più basso diventa una scelta pienamente legittima in alternativa all'offerta più vantaggiosa (che prima era invece obbligatoria sopra i due milioni), con l'obbligo di escludere le 3 offerte anomale, cioè quelle con percentuali di ribasso superiori alla media.

Resta a 40.000 euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle P.A. Da questa soglia fono a 150.000 euro si può aggiudicare con procedura negoziata consultando tre imprese. Nella fascia tra 150.000 e 350.000 si possono consultare 10 imprese, mentre nella fascia 350.000 - 1 milione si possono consultare 15 imprese. Da 1 milione in su ci vuole la gara.

  • 6) PICCOLI COMUNI: ADDIO OBBLIGO DI CENTRALIZZARE GLI APPALTI

I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti.

Il decreto, congela fino a tutto il 2020 l'obbligo per le amministrazioni comunali non capoluogo di ricorrere a formule di aggregazione per l'acquisizione di lavori, beni e servizi oltre certe soglie. I Comuni non capoluogo,pertanto, dal momento dell'entrata in vigore del decreto-legge possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle soglie comunitarie, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche appaltanti.

  • 7) QUALIFICAZIONE PIù FACILE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Finora per dimostrare i requisiti tecnico-economici le imprese potevano attingere ai risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. Ora questo limite, anche grazie ad una esplicita richiesta di CNA Costruzioni, viene innalzato a 15 anni. Un modo per permettere alle imprese di superare all'indietro gli anni peggiori delle crisi cominciata nel 2008, andando a pescare risultati non influenzati dal crollo produttivo causato alla crisi del settore che dura oltre dieci
anni.

  • 8 ) OFFERTE ANORMALE
Per quanto continui ad essere abbastanza complicato il meccanismo di individuazione della soglia per il prezzo più basso, bisogna dar atto che è stato superato il sorteggio del metodo di calcolo. Il legislatore resta fermo sulla necessità di non consentire la predeterminazione della soglia di anomalia tramite cordate di imprese.

Da evidenziare tra le principali novità che è stato inserito l’obbligo di esclusione automatica sotto soglia per il prezzo più basso, e non più la mera facoltà (in caso di offerte maggiori di 10).

  • 9) PUNTI DI INTERESSE PER LE IMPRESE NON PRESENTI NEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO ALLA CAMERA E SUI QUALI CONTINUA L'ATTENZIONE POLITICA DI CNA COSTRUZIONI:

a. non è stato rimosso il divieto per chi abbia partecipato alla gara di appalto di poter svolgere il ruolo di subappaltatore; la norma limita ingiustamente il mercato, obbligando spesso proprio le piccole/medie imprese locali a non partecipare alle gare confidando nel possibile subappalto 4

b. non è stata prevista la possibilità di effettivo pagamento diretto dalle stazioni appaltanti ai subappaltatori

c. non è stata recepita la nostra proposta di favorire l’articolazione in lotti delle commesse, in modo da favorire le MPMI (questa assenza è parzialmente compensata dalla sospensione dell’obbligo di rivolgersi alle centrali uniche di committenza)

d. è rimasto il tetto al 30% della componente prezzo nelle offerte economicamente più vantaggiose,mentre CNA Costruzioni auspicava un innalzamento del tetto al 50%

Autore: 7e37d554_user 21 febbraio 2025
Domande fino all'8 Aprile 2025
L'incentivo per le imprese che investono nella tutela ambientale.

Spese ammissibili
Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:
spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
spese di personale relative ai formatori;
costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 65% dell'investimento, nelle modalità indicate nel link https://search.app/WCogZPPjjFH1zV2t7

Tutte le informazioni e le modalità di presentazione della domanda nel link https://search.app/w9xuf14kdBwzP3bt7
Autore: 7e37d554_user 19 febbraio 2025
Si è svolta ieri in Comune alla presenza del Sindaco Daniele Sinibaldi, dell'assessore al bilancio Andrea Sebastiani, coadiuvati dal il dirigente Maurizio Pezzotti e Vivienne Truini, un nuovo incontro con le associazioni delle imprese per continuare a ricercare soluzioni al problema generato dall'invio di numerosi avvisi di accertamenti riguardanti la TARI a privati e aziende .
La CNA ha ribadito le proposte precedentemente avanzate e la necessità di recuperare le tasse evase o eluse consentendo però alle aziende di farlo gestendo rateizzazioni e ravvedimento operoso, per evitare che una giusta richiesta sia comunque conciliabile con le capacità economico-finanziarie delle aziende.
Il Comune ha fornito dei numeri provvisori sugli avvisi di accertamenti esaminati dagli uffici e sull'esito di tali esami e ribadito la disponibilità a continuare ad accogliere proposte da parte delle associazioni imprenditoriali anche per la imminente revisione del regolamento delle riscossioni e, successivamente, di una revisione del regolamento della TARI.
Il tavolo con le associazioni sarà convocato una volta al mese per continuare a monitorare la situazione.
Le aziende associate possono contattare la CNA per ricevere informazioni e assistenza sulla gestione degli avvisi di accertamento.
Autore: 7e37d554_user 13 febbraio 2025
Entro il 28 Febbraio 2025 si potrà presentare la domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025, noto come OT23, se sono stati effettuati interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, adottati nel corso dell’anno 2024.
La domanda, insieme a tutta la documentazione probante, va presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i Servizi on line di INAIL.

Per il riconoscimento della riduzione il datore di lavoro deve:
- Essere in regola con il DURC
- Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
I suddetti requisiti sono verificati dalla sede INAIL competente.

Le percentuali di riduzione si applicano sulla PAT aziendale e sono:
- Nei primi due anni di attività la quota fissa è 8%
- Dal terzo anno in poi, a seconda del numero di dipendenti si applicano diverse percentuali. (Fino a 10 dipendenti il 28%, da 11 a 50 il 18%, da 51 a 200 il 10%, oltre 200 il 5%).

II provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio).
II provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT. Successivamente, nelle basi di calcolo dell'autoliquidazione è indicato il tasso applicato già ridotto della percentuale di cui sopra.
In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l'anno di presentazione della domanda, relative alla PAT su cui e stato realizzato l'intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l'anno 2025 la riduzione si applica al premio di regolazione relative all'anno 2025, in sede di autoliquidazione 2025/2026)
Autore: 7e37d554_user 13 febbraio 2025
Un ciclo di webinar, dal titolo: "La gestione dei RAEE: quali sono gli obblighi normativi e come è possibile rispettarli?", è dedicato a tutti gli operatori della distribuzione, agli installatori e ai centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche per favorirli nell'adozione di comportamenti corretti in materia di gestione dei rifiuti elettronici
Il programma è così articolato:

- normativa vigente in materia di gestione dei RAE: 4 marzo, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar1_obblighinormativi

- iscrizione al sistema RAEE: 18 marzo, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar2_iscrizionealcdcraee

- trasporto dei RAEE (documentazione prevista ed indicazioni per eventuali soggetti terzi incaricati del trasporto): 1° aprile, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar3_trasportoraee

- rendicontazione al CdC RAEE dei quantitativi di RAEE gestiti: 15 aprile, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar4_rendicontazioneraee
Autore: 7e37d554_user 12 febbraio 2025
Martedi 4 Marzo ore 17 - 20
CNA Rieti - Piazza Cavour 54

La Dichiarazione di Conformità per gli impianti non è certo una novità essendo stata introdotta oltre 30 anni fa dalla Legge 46/90. Nondimeno non è raro che sorgano tuttora dubbi su questo o quell’aspetto relativo alla compilazione, sia della Dichiarazione, in senso stretto, che degli allegati obbligatori alla medesima. Una corretta compilazione di questo documento è importante non solo per adempiere a un mero obbligo formale ma anche perché, una Dichiarazione di conformità ben compilata, rappresenta un importante strumento di tutela per l’installatore.

L’incontro si propone dunque di illustrare dettagliatamente gli elementi essenziali della Dichiarazione di Conformità per tutti gli impianti (Elettrico, Elettronico, Riscaldamento, Condizionamento, Idrico Sanitario, Gas etc..) fornendo le indicazioni e i riferimenti per reperire la modulistica necessaria e simulazioni di esempi pratici di compilazione.

L'incontro, riservato alle imprese associate, è gratuito e sarà tenuto da πƒπˆπ„π†πŽ ππ‘π€π“πˆ Responsabile Nazionale CNA Installazione e Impianti.
Preghiamo le aziende di prenotare la loro partecipazione inviando una mail a cna.rieti@tiscali.it
oppure telefonando o inviando un messaggio al 348 3208498
Autore: 7e37d554_user 7 febbraio 2025
Il prossimo 11 febbraio a partire dalle ore 9.00 si terrà un webinar di approfondimento sul nuovo Regolamento (UE) 2024/1143, sulle Indicazioni Geografiche e sulle altre indicazioni di qualità per la protezione delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

Il testo prevede alcune importanti novità al fine di rafforzare la protezione delle eccellenze agroalimentari, tra cui una maggiore tutela delle DOP e IGP usate come ingredienti, maggiori informazioni sulla sostenibilità unica delle IG, più diritti e finanziamenti per i gruppi di produttori riconosciuti, obbligo di inserire il nome del produttore in etichetta, una tutela ex officio anche online e semplificazione delle procedure.
Le aziende associate possono richiedere alla CNA il link per la prenotazione che deve avvenire entro le ore 18 di domani, Sabato 8 Febbraio.
Autore: 7e37d554_user 5 febbraio 2025
Con l’introduzione della certificazione SERMI, dal 1° febbraio 2025, gli autoriparatori italiani non potranno più effettuare diagnosi, riparazioni o interventi sui componenti legati alla sicurezza dei veicoli atte a prevenire il furto del veicolo e la sua localizzazione senza essere certificati.

Nell’articolo che segue tenteremo di chiarire quali sono le informazioni e funzioni di sicurezza per le quali sarà necessaria la certificazione e chi sono i soggetti che potrebbero essere interessati a questa importante novità

Quali sono le informazioni e funzioni di sicurezza
Per informazioni e dati relativi alla sicurezza si intendono solo le informazioni e le funzioni atte a prevenire il furto del veicolo e alla sua localizzazione. Ecco di seguito alcuni esempi:

Codifica chiavi
Informazioni e funzioni relative ai moduli antifurto
Informazioni per programmazioni e codifiche centraline antifurto
Informazioni e funzioni del sistema immobilizer del veicolo (centralina motore, cockpit, cambio automatico, ecc.)
Inoltre, la certificazione SERMI sarà necessaria anche per la programmazione delle centraline (codifica e ricodifica) e per gli aggiornamenti delle stesse. Sarà necessaria anche per le operazioni di diagnosi in remoto e per intervenire su specifici veicoli (ad esempio quelli che hanno il sistema immobilizer sulla centralina ABS).

La CNA sta operando affinché il sistema comporti una reale semplificazione per l’accesso ai dati ed un risparmio per gli operatori, poiché Il fattore concorrenza ed il libero mercato sono elementi imprescindibili per la crescita e lo sviluppo delle imprese, soprattutto per chi lavora in maniera indipendente.

Stiamo lavorando per conoscere l’operatività del sistema da parte delle case costruttrici, per consentire alle imprese di fare le loro valutazioni sulla base della loro tipologia di attività.

CNA è impegnata per garantire che le officine abbiano equo accesso ai dati tecnici e di bordo, necessari per effettuare riparazioni.

Chi è interessato alla certificazione
officine;
costruttori o rivenditori di attrezzature, utensili o pezzi di ricambio per officine;
servizi di soccorso stradale;
fornitori di servizi di tagliando e revisione;
strutture per la formazione e l’aggiornamento dei meccanici;
produttori e riparatori di attrezzature per veicoli.
Lo schema di certificazione SERMI
Con il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1244 viene sancita la procedura di approvazione e autorizzazione degli autoriparatori indipendenti e dipendenti dell’officina (o altro operatore aftermarket), ai fini dell’accesso alle funzioni di sicurezza dei veicoli. Devono altresì certificarsi società che erogano servizi diagnostici e di programmazione a distanza (diagnosi remota). In tal caso, per l’accesso alle informazioni occorrerà che siano certificati sia il provider dei servizi sia l’operatore che ne fruisce. Devono essere certificati gli operatori indipendenti che abbiano necessità di accedere in pass-thru alle informazioni e funzioni di sicurezza del veicolo.

Lo schema di Certificazione Ispettivo SERMI prevede che per l’acquisizione delle informazioni tecniche relative alla sicurezza dei veicoli, attraverso i portali delle case auto, sia necessaria una preventiva certificazione.

E prevista una doppia certificazione:
Una per l’azienda
Una per il suo dipendente
Il dipendente sarà autorizzato ad accedere all’RMI (informazioni di riparazione e manutenzione) solo se anche la sua società di appartenenza è stata approvata.

La certificazione, valida per cinque anni, sarà rilasciata da enti che valuteranno la conformità delle aziende e degli operatori richiedenti, con ispezioni periodiche per garantire il mantenimento degli standard.

Autore: 7e37d554_user 5 febbraio 2025
15 - 19 Maggio 2025
La CNA Nazionale organizza una collettiva di imprese dell'editoria per partecipare al Salone del Libro di Torino in programma dal 15 al 19 maggio, presso Lingotto Fiere. Le iscrizioni vanno presentate entro il 28 febbraio.

Gli editori che aderiranno alla collettiva avranno la possibilità di avere uno spazio presso lo stand di CNA Editrice srl.

Informazioni e modalità di isctizione:
Autore: 7e37d554_user 3 febbraio 2025
INVIO DOMANDE
Le domande precompilate, come previsto dal decreto del 2 Ottobre 2024 del quale avevamo dato notizia su questa pagina il 4 Ottobre, potranno essere trasmesse, in via definitiva (click day), esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere da:
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali di cui all’art 6, comma 3, lett.a) del D.P.C.M. (mod. B2020) dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025;
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio assistenziale) di cui agli artt. 6, commi 3, lett. b) e 4, lett. b) e c), del D.P.C.M. dalle ore 9,00 del giorno del giorno 7 febbraio 2025;
- per il settore agricolo dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
- per il settore turistico-alberghiero dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, in via sperimentale e solo per l’anno 2025, al di fuori delle quote sarà possibile inoltrare domande per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani.
Autore: 7e37d554_user 3 febbraio 2025
Il bando prevede due linee di intervento:
- Sviluppo delle Imprese artigiane dei seguenti codici Ateco*: 60% a fondo perduto fino ad un massimo di 12 000 euro
- Valorizzazione dell’Artigianato Artistico e Tradizionale**: 80% a fondo perduto fino ad un massimo di 10 000 euro

Beneficiari
I Beneficiari dei contributi previsti dall’Avviso sono le Imprese Artigiane del Lazio, iscritte all’albo delle Imprese Artigiane da almeno 5 anni alla data della domanda, e che svolgono una delle attività imprenditoriali ammissibili identificate nell’Avviso mediante la relativa classificazione

Le Spese Ammissibili sono:
Investimenti in macchinari, attrezzature e impianti specifici;
Investimenti in tecnologie digitali, vale a dire in hardware, sistemi ICT e software;
Investimenti in impianti fotovoltaici, nel limite massimo del 20% delle Spese Ammissibili totali;
altre spese per Investimenti in opere murarie e impiantistica civile, nel limite massimo del 20% delle Spese Ammissibili totali.
Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate online attraverso GeCoWEB Plus dalle ore 12:00 del 20 febbraio 2025 fino alle ore 17:00 del 15 aprile 2025; il formulario è disponibile online a partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2025.

*Attività ammissibili
Nell'elenco che segue sono indicate le attività imprenditoriali ammissibili per ogni sezione della classificazione ATECO
e facendo riferimento ai codici della medesima classificazione.
SEZIONE Attività ammissibili
A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca Tutte
B - Estrazione di minerali da cave e miniere Tutte
C - Attività manifatturiere Tutte
D - Fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata Tutte
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività
di gestione dei rifiuti e risanamento Tutte
F - Costruzioni Solo da 43.21 a 43.29.09
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli Tutte
H - Trasporto e magazzinaggio Solo da 49.41.00 a 49.42.00
I - Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione Tutte
J - Servizi di informazione e comunicazione Solo da 58.1 a 61.90.99
K - Attività assicurative e finanziarie Tutte
L- Attività immobiliari Tutte
M - Attività professionali, scientifiche e
tecniche Solo da 69.1 a 74.10.90 e da 74.30 a 74.90.99
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese Tutte
P- Istruzione Tutte
Q - Sanità e assistenza sociale Tutte
R - Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento Tutte
S - Altre attività di servizi Solo da 95.21 a 95.29.09, da 96.01 a 96.01.30, 96.03, 96.09.01,
96.09.03, 96.09.05 e 96.09.09

** Indicazioni per richiedere il riconoscimento di impresa dell'Artigianato Artistico e Tradizionale

Dettagli su bando e presentazione delle domande:
Valore Artigiano - Incentivi a favore delle imprese artigiane - LazioInnova https://search.app/zef1WCB7BjEv8Zc18

I consulenti della CNA sono a disposizione delle aziende per informazioni e redazione delle domande.
Tel. 0746 251082
mail cna.rieti@tiscali.it
Show More
Share by: