1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli,
nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate
con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità
operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione,
prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano
con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle
violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare
modalità di accertamento che non determinino ritardi o code
all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà
avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia
antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a
campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente
in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il
controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app
“VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici
e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica
quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali
verifiche potranno avvenire attraverso:
*l’integrazione del
sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei
sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione
delle presenze, o della temperatura;
per gli enti pubblici aderenti
alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma
nazionale-DGC;
per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia
privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra
il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le
amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici
di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità
applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di
gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.
2.
Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per
comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di
lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono
effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un
certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione.
Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente –
previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico
competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere
soggetto ad alcun controllo.
3. I soggetti che hanno diritto al
green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono
dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
Per i soggetti in
attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano
diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà
possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o
digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie,
dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta.
4. Quali provvedimenti deve prendere
il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato
l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green
pass?Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o
privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo
stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende
con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la
durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la
sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni,
rinnovabili per una sola volta.
Il datore di lavoro deve poi
effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione
della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo
di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a
una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi
applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai
contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà
più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente
della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere
fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la
giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non
concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della
relativa anzianità di servizio
5. Da chi devono essere effettuati
i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di
somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in
cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da
entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso
la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
6. I
protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono
regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle
mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso
l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.
8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei
servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri
clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali
operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei
propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né
questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa
in questione.
9. È necessario verificare il green pass dei
lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per
questo devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di
formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al
controllo.
10. È possibile per il datore di lavoro verificare il
possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per
l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di
specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le
comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il
preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul
green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000
euro.