Il consiglio dei ministri ha varato, in vista delle feste di Natale, Capodanno ed Epifania, un nuovo decreto (non un Dpcm). Il decreto annunciato pochi minuti fa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa.
Annunciate anche le misure di ristoro per le attività imprenditoriali oggetto delle chiusure.
🔴 Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona rossa»
🟠 Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione»
🔴Le regole per i «giorni rossi» e gli spostamenti consentiti
Ecco le regole per i giorni festivi e prefestivi: nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona rossa»: i negozi al dettaglio sono chiusi (tranne quelli inclusi in questo elenco)*; bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).
Le regole per la zona rossa impongono di non uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità e urgenza: in questi giorni, però, sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando regole precise. Eccole:
- Le persone che si spostano non possono essere più di due, ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell'abitazione, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- Lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22», quindi è obbligatorio rispettare il coprifuoco;
- Si può andare «verso una sola abitazione», e questa deve essere «ubicata nella medesima regione».
🟠 Le regole per i giorni «arancioni» e gli spostamenti consentiti
Ecco le regole per i giorni «arancioni»: nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione» (fatte salvo le Regioni con regole più restrittive, come ad esempio il Veneto): i negozi sono aperti; bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).
Non ci si potrà spostare dal proprio comune, ma con una importante eccezione già accennata sopra: si potrà uscire da un Comune se la popolazione non supera i 5.000 abitanti e se il Comune dove ci si vuole spostare non è più lontano di 30 chilometri. Resta vietato in ogni caso uscire dal proprio Comune se ci si vuole recare nel capoluogo di provincia.
Le multe per chi viola il decreto
Chi viola le norme del decreto approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri in vista delle festività natalizie e del nuovo anno è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/…/id/2020/12/18/20G00196/sg
*Allegato 23. Commercio al dettaglio
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati • Commercio al dettaglio di biancheria personale
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
*Allegato 24. Servizi per la persona
• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• Attività delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attività connesse
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere