Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un decreto-legge che
introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening.
Di seguito le principali previsioni.
LAVORO PRIVATO
A chi si applica
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi
coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore
privato.
Dove si applica
L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro.
I controlli e chi li effettua
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato dipendente sono i
datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle
prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per
l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati
preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a
campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i
soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle
eventuali violazioni.
Le sanzioni
Il decreto prevede che il
personale dipendente ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non
averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è
sospeso. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto
alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione
pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto
accesso violando l’obbligo di Green Pass, per i datori di lavoro che non
abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano
predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da
400 a 1.000 euro.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo
il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di
lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del
sostituto e non oltre dieci giorni.
Tamponi calmierati
Il
decreto prevede l’obbligo alle farmacie di somministrazione di test
antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di
acquisto, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa siglato dal
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
Covid-19 d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo è per quelle
farmacie che sono nelle condizioni di aderire al protocollo.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
LAVORO PUBBLICO
A chi si applica
Sono tenuti a essere in possesso dei Certificati Verdi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti,
Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di
rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di
cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Inoltre
l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi
titolo, la propria attività lavorativa (o formativa, come per esempio
gli stagisti) presso le pubbliche amministrazioni.
Dove si applica
L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde
è necessario per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima
elencate.
I controlli e chi li effettua
Sono i datori di
lavoro ad essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione
delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente
all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori
di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati
dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se
comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al
luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla
presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza,
il rapporto di lavoro è sospeso.
La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza ingiustificata.
Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è
prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le
conseguenze disciplinari. Per i datori di lavoro che non abbiano
verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le
modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Organi costituzionali
Le disposizioni per il lavoro pubblico si applicano anche ai soggetti
titolari di cariche elettive. Il decreto rimette agli organi
costituzionali la decisione relativa all’applicazione della disciplina
in materia di Certificazioni Verdi.
(Dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri)