FOCUS SULLO SBLOCCA CANTIERI

  • Autore: CNA Rieti
  • 24 apr, 2019

Rivoluzione Sblocca-cantieri, 81 modifiche al codice: il decreto varato in via definitiva dal Consiglio dei ministri impatta sui capisaldi del codice entrato in vigore tre anni fa. Semplificazioni per l'edilizia privata

Arriva a tre anni esatti dall'entrata in vigore del nuovo codice - diventato operativo il 19 aprile 2016 - la controriforma degli appalti voluta dal governo M5S-Lega, nel tentativo di far ripartire piccole e grandi opere ntrappolate nella morsa di burocrazia, sciopero della firma dei funzionari pubblici, difficoltà di programmazione e progettazione delle amministrazioni, carsa o nulla capacità di dare attuazione ai pilastri della riforma di tre anni fa, rimasta largamente sulla carta.

Il decreto Sblocca-cantieri, riapprovato ieri in Consiglio dei ministri e subito pubblicato in Gazzetta per compensare i ritardi seguiti al primo varo salvo-intese del 20 marzo, apporta ben 81 correzioni ai 216 articoli del codice del 2016: un tornado di modifiche che ora dovranno essere digerite da stazioni appaltanti e imprese, in attesa che prenda forma il nuovo regolamento unico attuativo.

La retromarcia sul potere di regolazione dell'ANAC di Raffaele Cantone è la prima grande svolta. Il decreto fa piazza pulita di molte linee guida e decreti già varati o in corso di emanazione per sostituirli con un regolamento vincolante e dall'impostazione rigida. Un ritorno al passato nel tentativo di dare certezze a funzionari pubblici e imprese spaventati dagli eccessi di discrezionalità arrivati con il nuovo modello della regolazione flessibile.

Il nuovo testo del decreto stabilisce che il regolamento dovrà essere varato entro 180 giorni (con il precedente codice ci sono voluti quattro anni) e solo allora verranno cancellati i provvedimenti attuativi già varati. Per il resto il testo definitivo del decreto contiene pochissime novità e moltissime conferme rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi.

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Vediamo i punti più significativi.
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1) REGOLAMENTO UNICO DA VARARE ENTRO 180 GIORNI
La norma inserita nell'ultima bozza prevede che il vecchio sistema fatto di linee guida e regolamenti attuativi resti in piedi fino all'arrivo del nuovo regolamento da varare entro 180 giorni dal decreto. Norma ad alto rischio di lasciare stazioni appaltanti e imprese senza bussola. Non solo per il rischio ritardi ma anche perché le stesse linee guida che rimangono in vigore fanno riferimento a un sistema precedente al "tornado" Sblocca cantieri.

2) COMMISSARI STRAORDINARI PER SBLOCCARE LE OPERE
Il decreto Sblocca-cantieri spiana la strada a un ampio ricorso alla figura del commissario straordinario per sbloccare le opere in stallo. I commissari avranno pieni poteri, potranno svolgere le funzioni di stazione appaltante e by-passare ogni paletto normativo o autorizzazione, a eccezione delle disposizioni antimafia. I commissari saranno nominati con decreti del presidente del Consiglio su proposta del ministero delle Infrastrutture di concerto con l'Economia. I costi per mettere in piedi le strutture commissariali dovranno essere sostenuti attingendo alle risorse previste nei quadri economici dei diversi progetti.

3) APPALTO INTEGRATO LIBERO FINO AL 2021
Le stazioni appaltanti avranno più di due anni e mezzo di tempo per approvare progetti fino al livello definitivo e mandarli in gara senza nessun altro dei paletti attualmente previsti (complessità tecnologica o lavori particolarmente innovativi). La misura infatti prevede la possibilità di ricorrere all'appalto integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020. L'altra condizione da rispettare è quella di pubblicare il bando entro 12 mesi dall'approvazione del progetto.

4) SUBAPPALTI GARA PER GARA CON TETTO AL 50%
Sale dal 30% al 50% la quota di contratto subappaltabile dall'impresa principale. Confermata la cancellazione della terna. La grande novità - che non piace alle imprese - è che la percentuale di subappalto ammissibile dovrà essere stabilita gara per gara con i bandi dalle amministrazioni.

5) SPAZIO AL MASSIMO RIBASSO, GARE SOPRA 200 MILA EURO
Lo sforzo di semplificazione si concentra soprattutto nella fascia delle opere sotto la soglia Ue di 5,5 milioni. Qui si abbandona l'offerta più vantaggiosa a favore del criterio del prezzo più basso, con l'obbligo di escludere le offerte anomale, cioè quelle con percentuali di ribasso superiori alla media. Resta a 40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle PA, ma sale da 150mila a 200mila euro il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura negoziata e invito ad almeno tre operatori. L'altra grande semplificazione è lo "smantellamento" delle griglia di soglie e conseguente obbligo di inviti per le procedure negoziate di importo superiore a questa soglia. Oltre i 200mila euro il decreto prevede infatti l'obbligo di procedere con gara (procedura aperta), ma con aggiudicazione al massimo ribasso che evita l'obbligo di rivolgersi a commissari esterni e valutare complicati aspetti tecnici.

6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Se da una parte esprime una netta preferenza (meglio:obbligo, salvo motivazione) per il massimo ribasso sotto soglia, da un'altra il decreto integra l'elenco degli appalti da aggiudicare esclusivamente con l'offerta più vantaggiosa. Niente massimo ribasso anche per servizi e forniture particolarmente innovativi da 40mila euro in su.
Viene inoltre cancellato il tetto massimo del 30% al prezzo negli appalti con l'offerta più vantaggiosa e si stabilisce che esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie o dell'individuazione della soglia di anomalia.

7) COMMISSARI DI GARA
Arriva la norma, richiesta dallo stesso presidente ANAC, Raffaele Cantone, che concede alle stazioni appaltanti di formare le commissioni di gara (anche solo parzialmente ) con esperti interni, in caso di indisponibilità di professionisti iscritti nell'albo tenuto dall'Autorità Anticorruzione.

8) PICCOLI COMUNI: ADDIO OBBLIGO DI CENTRALIZZARE GLI APPALTI
I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti. Il decreto, elimina l'obbligo per le amministrazioni comunali non capoluogo di ricorrere a formule di aggregazione per l'acquisizione di lavori, beni e servizi oltre certe soglie. I Comuni non capoluogo,pertanto, dal momento dell'entrata in vigore del decreto-legge possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle soglie dell'articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche
appaltanti.

9) GARE E IMPRESE IN CRISI
Lo sblocca-cantieri anticipa le norme del decreto sulle crisi d'impresa. Le novità vengono introdotte attraverso la riscrittura dell'attuale articolo 110 del codice . Tra le norme di impatto più immediato c'è la cancellazione della possibilità - ammessa dall'attuale articolo 110 del codice - che l'impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare a nuove gare, sia direttamente sia come subappaltatore. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in essere. Viene inoltre equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio, in linea appunto con il nuovo codice sulle crisi
d'impresa.

10) QUALIFICAZIONE più FACILE PER I COSTRUTTORI
Finora per dimostrare i requisiti tecnico-economici le imprese potevano attingere ai risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. Ora questo limite viene innalzato a 15 anni. Un modo per permettere ai costruttori di superare all'indietro gli anni peggiori delle crisi cominciata nel 2008, andando a pescare risultati non influenzati dal crollo produttivo causato alla crisi del mattone che dura, appunto, proprio da dieci anni.

11) PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTORI
Non ci sarà più bisogno di valutare «se la natura del contratto lo consente» per acconsentire alla richiesta di pagamento diretto dei subappaltatori. La norma non chiarisce però come bisognerà regolarsi nei casi concreti, visto che di prassi i subappaltatori sono legati da un legame contrattuale solo con il titolare dell'appalto e
non hanno rapporti diretti con la PA.

12) PARERI più VELOCI PER IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Scende da 90 a 60 giorni il tempo massimo concesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici per rilasciare i pareri sui progetti . Non cambia invece la soglia oltre la quale va richiesto l'intervento del Consiglio.

13) OPERE LEGGE OBIETTIVO: NIENTE PASSAGGIO AL CIPE PER LE VARIANTI
Per velocizzare l'approvazione dei progetti arriva una misura che cancella l'obbligo di un nuovo passaggio al CIPE per l'approvazione delle varianti alle infrastrutture strategiche previste dal vecchio piano della legge obiettivo. La norma vale per le varianti che determinano aumenti di costo contenuti entro il 50% del valore del progetto definitivo già approvato dal CIPE. E si applicherebbe sia nella fase di approvazione del progetto esecutivo che in quella di realizzazione dei lavori. In questo caso ad approvare la variante sarebbe la stessa stazione appaltante.

14) ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DIRETTO AI PROGETTISTI
Nel decreto trova spazio anche l'estensione dell'anticipo del 20% del prezzo a tutti i tipi di appalti e non sono a quelli di lavori. In futuro dunque ne beneficeranno anche progettisti e fornitori. Prevista anche la possibilità di pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da parte delle stazioni appaltanti negli appalti integrati. L'indicazione della modalità di erogazione del compenso deve essere indicata nei documenti di gara.

15) CASSA DEPOSITI E FONDI IMMOBILIARI NEL PPP
Fondi Immobiliari e istituti nazionali di promozione (tra i quali Cassa Depositi e prestiti) potranno presentare proposte in partenariato pubblico-privato per progetti non previsti dai programmi di lavori pubblici delle PA.

16) RICORSI: ADDIO AL RITO SUPER ACCELERATO
Confermato anche l'addio al rito super accelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici. Da questo punto di vista il decreto cancella i riferimenti al rito speciale contenuti nel codice del processo amministrativo.

17) SPINTA ALLE DEMOLIZIONI PER RINNOVARE LE città
Anche le contrastate norme sulla rigenerazione urbana alla fine hanno trovato spazio nel decreto. Il tentativo è spingere gli interventi di demolizione e ricostruzione che ora saranno possibili rispettando le distanze «legittimamente preesistenti» tra gli edifici, senza dunque dover applicare gli standard attuali, molto più restrittivi.

18) RICOSTRUZIONE PRIVATA SENZA GARA
Addio alla "garetta" per la ricostruzione privata nel centro Italia: non sarà più obbligatorio mettere a confronto almeno tre preventivi ma si potrà affidare l'appalto privato direttamente all'impresa. Un'altra novità è nei servizi di progettazione. Il sistema dell'aggiudicazione al massimo ribasso, previa procedura negoziata con consultazione di almeno dieci professionisti, viene esteso ai servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica (per importi sotto
soglia).

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Sblocca-cantieri: Appalti senza gara per la ricostruzione privata nel Centro Italia Edifici con lievi danni, istruttoria anche ai Comuni. Delocalizzazione anche "non temporanea", ma nei confini regionali

Lo sblocca-cantieri - anche nella versione "riapprovata" dal consiglio dei ministri di ieri - affronta la ricostruzione del Centro Italia dopo il terremoto del 2016-2017. E lo fa intervenendo - tra le altre cose - sulla procedura di affidamento della riparazione degli edifici privati. La scelta dell'impresa oggi deve avvenire a valle di una «procedura concorrenziale» con la partecipazione di almeno tre imprese iscritte all'apposita anagrafe delle imprese autorizzate a operare nella ricostruzione. Lo prevede il comma 13 dell'articolo 6 del Dl n.189/2016 (il "testo unico" della ricostruzione nel Centro Italia).

La nuova norma dello sblocca-cantieri - se il testo sarà confermato - elimina la gara. Il nuovo comma 13, che viene integralmente sostituito, prevede infatti che «la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra imprese che risultano iscritte all'Anagrafe di cui all'articolo 30». Resta sempre possibile, per il committente privato,negoziare l'incarico a seguito di un confronto tra più proposte. Ma sparisce l'obbligo della «procedura concorsuale».

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Istruttoria dei progetti anche ai comuni
Con un'altra norma, il Dl interviene anche sulla procedura di approvazione dei progetti di ricostruzione privata degli edifici con lievi danni (classificati "B" e "C" in base alle schede Aedes). La novità sta nel coinvolgimento dei comuni, in aggiunta agli uffici speciali per la ricostruzione, nell'istruttoria di valutazione delle richieste di contributo e dei relativi progetti. L'intenzione della norma è chiaramente quello di velocizzare le procedure di approvazione dei progetti.

Tuttavia la norma, per come è scritta, affida agli enti locali solo l'esame dei progetti, ma l'ultima firma sull'ok al contributo resta in capo al «vicecommissario territorialmente competente», cioè al presidente di ciascuna regione, da cui dipendono gli uffici speciali per la ricostruzione.

Dunque, l'obiettivo della "velocizzazione" cui mira la nuova norma può essere raggiunto solo nel caso in cui il vicecommissario si fidi dell'operato del Comune; ma se invece (come appare più probabile), prima di approvare il contributo, vorrà verificarlo, servirà tempo.

Più semplice la delocalizzazione di case e siti produttivi
Il Dl sblocca-cantieri introduce anche due modifiche di rilievo nel codice della protezione civile (Dlgs n.1/2018), quindi non strettamente limitato al Centro Italia. Con una quasi impercettibile modifica della lettera "f" dell'articolo 25, comma 2, si prevede che il ripristino delle condizioni abitative ed economiche ante-calamità naturale possa esse attuato anche «attraverso misure di delocalizzazione laddove possibile temporanea in altra località del territorio regionale».

La principale modifica consiste nell'aggiunta del «laddove possibile», che apre alla possibilità che la delocalizzazione possa essere definitiva. La disposizione viene temperata dalla seconda modifica nella stessa frase: la delocalizzazione non potrà superare i confini della regione, mentre nel testo precedente la delocalizzazione (temporanea) poteva avvenire a livello nazionale.

Massimo ribasso su tutti i servizi di architettura e ingegneria sotto soglia. Aggiudicazione al massimo ribasso, previa procedura negoziata con consultazione di almeno dieci professionisti, non solo per i solo incarichi di progettazione, ma anche per tutti i «servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica» di importo inferiore alla soglia comunitaria. È questa un'altra modifica introdotta dallo Dl sblocca-cantieri. La modifica interviene nell'attuale articolo 2 comma 2-bis del decreto
legge 189/2016.

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Sblocca-cantieri: niente gare e subappalti per le imprese in esercizio provvisorio

Il Dl sblocca-cantieri anticipa il codice delle crisi d'impresa. Ma l'impresa in liquidazione potrà completare i contratti in
esecuzione

Nessuna modifica nell'ultima stesura del decreto sblocca-cantieri "riapprovato" nel consiglio dei ministri di ieri. L'articolo 2 del provvedimento anticipa le norme del decreto sulle crisi d'impresa con una norma temporanea che entra in vigore con il decreto legge e cessa con la vigenza il 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del codice di crisi d'impresa (dlgs 14/2019). Le novità vengono introdotte attraverso la riscrittura dell'attuale articolo 110 del codice dei contratti e, in alcuni punti, anche del regio decreto n.267/1942.

Tra le norme di impatto più immediato c'è la cancellazione della possibilità - ammessa dall'attuale articolo 110 del codice - che l'impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare a nuove gare, sia direttamente sia come subappaltatore. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in essere. Viene inoltre equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio, in linea appunto con il nuovo codice sulle crisi d'impresa.

Si chiarisce il ruolo dell'ANAC previste in caso di impresa concordataria. L'attuale articolo 110 (comma 5) prevede che l'Autorità «sentito il giudice delegato» può chiedere tutta una serie di garanzie aggiuntive indicate in apposite linee guida a carico dell'impresa concordataria. La riscrittura dell'articolo 110 elimina il «sentito il giudice delegato», scollegando di fatto l'ANAC dal rapporto obbligato con i giudici.

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Una novità rilevante è invece quella che consente - anche all'impresa avviata alla liquidazione fallimentare - di completare i contratti in corso di esecuzione. La novità viene introdotta con un'aggiunta al comma 3 dell'articolo 186-bis del regio decreto.

La possibilità di proseguire nel completamento dell'opera dell'impresa in concordato liquidatorio è condizionata al
professionista designato dal debitore «che attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio». La ratio sembra essere pertanto quella di privilegiare la soddisfazione dei creditori.

Quanto al periodo di vigenza, le nuove norme, che entreranno in vigore con l'entrata in vigore del decreto, cioè relativamente «alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale».

Autore: 7e37d554_user 21 febbraio 2025
Domande fino all'8 Aprile 2025
L'incentivo per le imprese che investono nella tutela ambientale.

Spese ammissibili
Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:
spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
spese di personale relative ai formatori;
costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 65% dell'investimento, nelle modalità indicate nel link https://search.app/WCogZPPjjFH1zV2t7

Tutte le informazioni e le modalità di presentazione della domanda nel link https://search.app/w9xuf14kdBwzP3bt7
Autore: 7e37d554_user 19 febbraio 2025
Si è svolta ieri in Comune alla presenza del Sindaco Daniele Sinibaldi, dell'assessore al bilancio Andrea Sebastiani, coadiuvati dal il dirigente Maurizio Pezzotti e Vivienne Truini, un nuovo incontro con le associazioni delle imprese per continuare a ricercare soluzioni al problema generato dall'invio di numerosi avvisi di accertamenti riguardanti la TARI a privati e aziende .
La CNA ha ribadito le proposte precedentemente avanzate e la necessità di recuperare le tasse evase o eluse consentendo però alle aziende di farlo gestendo rateizzazioni e ravvedimento operoso, per evitare che una giusta richiesta sia comunque conciliabile con le capacità economico-finanziarie delle aziende.
Il Comune ha fornito dei numeri provvisori sugli avvisi di accertamenti esaminati dagli uffici e sull'esito di tali esami e ribadito la disponibilità a continuare ad accogliere proposte da parte delle associazioni imprenditoriali anche per la imminente revisione del regolamento delle riscossioni e, successivamente, di una revisione del regolamento della TARI.
Il tavolo con le associazioni sarà convocato una volta al mese per continuare a monitorare la situazione.
Le aziende associate possono contattare la CNA per ricevere informazioni e assistenza sulla gestione degli avvisi di accertamento.
Autore: 7e37d554_user 13 febbraio 2025
Entro il 28 Febbraio 2025 si potrà presentare la domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025, noto come OT23, se sono stati effettuati interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, adottati nel corso dell’anno 2024.
La domanda, insieme a tutta la documentazione probante, va presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i Servizi on line di INAIL.

Per il riconoscimento della riduzione il datore di lavoro deve:
- Essere in regola con il DURC
- Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
I suddetti requisiti sono verificati dalla sede INAIL competente.

Le percentuali di riduzione si applicano sulla PAT aziendale e sono:
- Nei primi due anni di attività la quota fissa è 8%
- Dal terzo anno in poi, a seconda del numero di dipendenti si applicano diverse percentuali. (Fino a 10 dipendenti il 28%, da 11 a 50 il 18%, da 51 a 200 il 10%, oltre 200 il 5%).

II provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio).
II provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT. Successivamente, nelle basi di calcolo dell'autoliquidazione è indicato il tasso applicato già ridotto della percentuale di cui sopra.
In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l'anno di presentazione della domanda, relative alla PAT su cui e stato realizzato l'intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l'anno 2025 la riduzione si applica al premio di regolazione relative all'anno 2025, in sede di autoliquidazione 2025/2026)
Autore: 7e37d554_user 13 febbraio 2025
Un ciclo di webinar, dal titolo: "La gestione dei RAEE: quali sono gli obblighi normativi e come è possibile rispettarli?", è dedicato a tutti gli operatori della distribuzione, agli installatori e ai centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche per favorirli nell'adozione di comportamenti corretti in materia di gestione dei rifiuti elettronici
Il programma è così articolato:

- normativa vigente in materia di gestione dei RAE: 4 marzo, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar1_obblighinormativi

- iscrizione al sistema RAEE: 18 marzo, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar2_iscrizionealcdcraee

- trasporto dei RAEE (documentazione prevista ed indicazioni per eventuali soggetti terzi incaricati del trasporto): 1° aprile, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar3_trasportoraee

- rendicontazione al CdC RAEE dei quantitativi di RAEE gestiti: 15 aprile, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar4_rendicontazioneraee
Autore: 7e37d554_user 12 febbraio 2025
Martedi 4 Marzo ore 17 - 20
CNA Rieti - Piazza Cavour 54

La Dichiarazione di Conformità per gli impianti non è certo una novità essendo stata introdotta oltre 30 anni fa dalla Legge 46/90. Nondimeno non è raro che sorgano tuttora dubbi su questo o quell’aspetto relativo alla compilazione, sia della Dichiarazione, in senso stretto, che degli allegati obbligatori alla medesima. Una corretta compilazione di questo documento è importante non solo per adempiere a un mero obbligo formale ma anche perché, una Dichiarazione di conformità ben compilata, rappresenta un importante strumento di tutela per l’installatore.

L’incontro si propone dunque di illustrare dettagliatamente gli elementi essenziali della Dichiarazione di Conformità per tutti gli impianti (Elettrico, Elettronico, Riscaldamento, Condizionamento, Idrico Sanitario, Gas etc..) fornendo le indicazioni e i riferimenti per reperire la modulistica necessaria e simulazioni di esempi pratici di compilazione.

L'incontro, riservato alle imprese associate, è gratuito e sarà tenuto da πƒπˆπ„π†πŽ ππ‘π€π“πˆ Responsabile Nazionale CNA Installazione e Impianti.
Preghiamo le aziende di prenotare la loro partecipazione inviando una mail a cna.rieti@tiscali.it
oppure telefonando o inviando un messaggio al 348 3208498
Autore: 7e37d554_user 7 febbraio 2025
Il prossimo 11 febbraio a partire dalle ore 9.00 si terrà un webinar di approfondimento sul nuovo Regolamento (UE) 2024/1143, sulle Indicazioni Geografiche e sulle altre indicazioni di qualità per la protezione delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

Il testo prevede alcune importanti novità al fine di rafforzare la protezione delle eccellenze agroalimentari, tra cui una maggiore tutela delle DOP e IGP usate come ingredienti, maggiori informazioni sulla sostenibilità unica delle IG, più diritti e finanziamenti per i gruppi di produttori riconosciuti, obbligo di inserire il nome del produttore in etichetta, una tutela ex officio anche online e semplificazione delle procedure.
Le aziende associate possono richiedere alla CNA il link per la prenotazione che deve avvenire entro le ore 18 di domani, Sabato 8 Febbraio.
Autore: 7e37d554_user 5 febbraio 2025
Con l’introduzione della certificazione SERMI, dal 1° febbraio 2025, gli autoriparatori italiani non potranno più effettuare diagnosi, riparazioni o interventi sui componenti legati alla sicurezza dei veicoli atte a prevenire il furto del veicolo e la sua localizzazione senza essere certificati.

Nell’articolo che segue tenteremo di chiarire quali sono le informazioni e funzioni di sicurezza per le quali sarà necessaria la certificazione e chi sono i soggetti che potrebbero essere interessati a questa importante novità

Quali sono le informazioni e funzioni di sicurezza
Per informazioni e dati relativi alla sicurezza si intendono solo le informazioni e le funzioni atte a prevenire il furto del veicolo e alla sua localizzazione. Ecco di seguito alcuni esempi:

Codifica chiavi
Informazioni e funzioni relative ai moduli antifurto
Informazioni per programmazioni e codifiche centraline antifurto
Informazioni e funzioni del sistema immobilizer del veicolo (centralina motore, cockpit, cambio automatico, ecc.)
Inoltre, la certificazione SERMI sarà necessaria anche per la programmazione delle centraline (codifica e ricodifica) e per gli aggiornamenti delle stesse. Sarà necessaria anche per le operazioni di diagnosi in remoto e per intervenire su specifici veicoli (ad esempio quelli che hanno il sistema immobilizer sulla centralina ABS).

La CNA sta operando affinché il sistema comporti una reale semplificazione per l’accesso ai dati ed un risparmio per gli operatori, poiché Il fattore concorrenza ed il libero mercato sono elementi imprescindibili per la crescita e lo sviluppo delle imprese, soprattutto per chi lavora in maniera indipendente.

Stiamo lavorando per conoscere l’operatività del sistema da parte delle case costruttrici, per consentire alle imprese di fare le loro valutazioni sulla base della loro tipologia di attività.

CNA è impegnata per garantire che le officine abbiano equo accesso ai dati tecnici e di bordo, necessari per effettuare riparazioni.

Chi è interessato alla certificazione
officine;
costruttori o rivenditori di attrezzature, utensili o pezzi di ricambio per officine;
servizi di soccorso stradale;
fornitori di servizi di tagliando e revisione;
strutture per la formazione e l’aggiornamento dei meccanici;
produttori e riparatori di attrezzature per veicoli.
Lo schema di certificazione SERMI
Con il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1244 viene sancita la procedura di approvazione e autorizzazione degli autoriparatori indipendenti e dipendenti dell’officina (o altro operatore aftermarket), ai fini dell’accesso alle funzioni di sicurezza dei veicoli. Devono altresì certificarsi società che erogano servizi diagnostici e di programmazione a distanza (diagnosi remota). In tal caso, per l’accesso alle informazioni occorrerà che siano certificati sia il provider dei servizi sia l’operatore che ne fruisce. Devono essere certificati gli operatori indipendenti che abbiano necessità di accedere in pass-thru alle informazioni e funzioni di sicurezza del veicolo.

Lo schema di Certificazione Ispettivo SERMI prevede che per l’acquisizione delle informazioni tecniche relative alla sicurezza dei veicoli, attraverso i portali delle case auto, sia necessaria una preventiva certificazione.

E prevista una doppia certificazione:
Una per l’azienda
Una per il suo dipendente
Il dipendente sarà autorizzato ad accedere all’RMI (informazioni di riparazione e manutenzione) solo se anche la sua società di appartenenza è stata approvata.

La certificazione, valida per cinque anni, sarà rilasciata da enti che valuteranno la conformità delle aziende e degli operatori richiedenti, con ispezioni periodiche per garantire il mantenimento degli standard.

Autore: 7e37d554_user 5 febbraio 2025
15 - 19 Maggio 2025
La CNA Nazionale organizza una collettiva di imprese dell'editoria per partecipare al Salone del Libro di Torino in programma dal 15 al 19 maggio, presso Lingotto Fiere. Le iscrizioni vanno presentate entro il 28 febbraio.

Gli editori che aderiranno alla collettiva avranno la possibilità di avere uno spazio presso lo stand di CNA Editrice srl.

Informazioni e modalità di isctizione:
Autore: 7e37d554_user 3 febbraio 2025
INVIO DOMANDE
Le domande precompilate, come previsto dal decreto del 2 Ottobre 2024 del quale avevamo dato notizia su questa pagina il 4 Ottobre, potranno essere trasmesse, in via definitiva (click day), esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere da:
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali di cui all’art 6, comma 3, lett.a) del D.P.C.M. (mod. B2020) dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025;
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio assistenziale) di cui agli artt. 6, commi 3, lett. b) e 4, lett. b) e c), del D.P.C.M. dalle ore 9,00 del giorno del giorno 7 febbraio 2025;
- per il settore agricolo dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
- per il settore turistico-alberghiero dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, in via sperimentale e solo per l’anno 2025, al di fuori delle quote sarà possibile inoltrare domande per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani.
Autore: 7e37d554_user 3 febbraio 2025
Il bando prevede due linee di intervento:
- Sviluppo delle Imprese artigiane dei seguenti codici Ateco*: 60% a fondo perduto fino ad un massimo di 12 000 euro
- Valorizzazione dell’Artigianato Artistico e Tradizionale**: 80% a fondo perduto fino ad un massimo di 10 000 euro

Beneficiari
I Beneficiari dei contributi previsti dall’Avviso sono le Imprese Artigiane del Lazio, iscritte all’albo delle Imprese Artigiane da almeno 5 anni alla data della domanda, e che svolgono una delle attività imprenditoriali ammissibili identificate nell’Avviso mediante la relativa classificazione

Le Spese Ammissibili sono:
Investimenti in macchinari, attrezzature e impianti specifici;
Investimenti in tecnologie digitali, vale a dire in hardware, sistemi ICT e software;
Investimenti in impianti fotovoltaici, nel limite massimo del 20% delle Spese Ammissibili totali;
altre spese per Investimenti in opere murarie e impiantistica civile, nel limite massimo del 20% delle Spese Ammissibili totali.
Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate online attraverso GeCoWEB Plus dalle ore 12:00 del 20 febbraio 2025 fino alle ore 17:00 del 15 aprile 2025; il formulario è disponibile online a partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2025.

*Attività ammissibili
Nell'elenco che segue sono indicate le attività imprenditoriali ammissibili per ogni sezione della classificazione ATECO
e facendo riferimento ai codici della medesima classificazione.
SEZIONE Attività ammissibili
A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca Tutte
B - Estrazione di minerali da cave e miniere Tutte
C - Attività manifatturiere Tutte
D - Fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata Tutte
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività
di gestione dei rifiuti e risanamento Tutte
F - Costruzioni Solo da 43.21 a 43.29.09
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli Tutte
H - Trasporto e magazzinaggio Solo da 49.41.00 a 49.42.00
I - Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione Tutte
J - Servizi di informazione e comunicazione Solo da 58.1 a 61.90.99
K - Attività assicurative e finanziarie Tutte
L- Attività immobiliari Tutte
M - Attività professionali, scientifiche e
tecniche Solo da 69.1 a 74.10.90 e da 74.30 a 74.90.99
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese Tutte
P- Istruzione Tutte
Q - Sanità e assistenza sociale Tutte
R - Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento Tutte
S - Altre attività di servizi Solo da 95.21 a 95.29.09, da 96.01 a 96.01.30, 96.03, 96.09.01,
96.09.03, 96.09.05 e 96.09.09

** Indicazioni per richiedere il riconoscimento di impresa dell'Artigianato Artistico e Tradizionale

Dettagli su bando e presentazione delle domande:
Valore Artigiano - Incentivi a favore delle imprese artigiane - LazioInnova https://search.app/zef1WCB7BjEv8Zc18

I consulenti della CNA sono a disposizione delle aziende per informazioni e redazione delle domande.
Tel. 0746 251082
mail cna.rieti@tiscali.it
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