IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà
di circolazione per ragioni sanitarie;
Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la
pandemia da COVID-19;
Preso atto dell’attuale stato della situazione epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per
l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
15 maggio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri
dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente
decreto-legge:
Art.
1.Misure di contenimento della diffusione del COVID-19
1. A
decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure
limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono
essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con
riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da
particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto
pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente
ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza
ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere
limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge
n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale,
secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico
effettivamente presente in dette aree.
4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con
mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori
casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge
n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere
limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori,
secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e
nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli
obblighi internazionali.
5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San
Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad
alcuna limitazione.
6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone
sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità
sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento
della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura
allo scopo destinata.
7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità
sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020.
8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura
con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o
congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto
possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite
con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19
del 2020.
9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche
o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
10. Le
riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.
11. Le
funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto
dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni
contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.
13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,
di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università
per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono
svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo
2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto
dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati
dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel
rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee
guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività
economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei
principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi
dell’articolo 2 del decretolegge n. 19 del 2020 o del comma 16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida,
regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri
adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza.
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività
economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera
l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in
relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario
regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni
al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato
tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In
relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio,
accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del
30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il
Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o
restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.
Art. 2.
Sanzioni e controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo
650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto,
ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente
decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione
sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o
dell’attività da 5 a 30 giorni.
2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si
applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni
per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal
Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità
regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto
dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove
necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione,
l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o
dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura
provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata
violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata
e quella accessoria è applicata nella misura massima.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice
penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui
all’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto
27 luglio 1934, n.1265.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31
luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate
provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 16 maggio 2020
MATTARELLA