"DECRETO BOLLETTE"

  • Autore: 7e37d554_user
  • 04 apr, 2023
Confermate le agevolazioni anche per il 2° trimestre 2023 le agevolazioni per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
L'agevolazione riguarda sia le persone che le imprese.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto Bollette (D.L. 30 marzo 2023 n. 34), recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Bonus sociale elettrico e gas
Visto il perpetuarsi del costo elevato dell’energia elettrica e del gas sono confermate per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, mentre la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, sulla base del valore ISEE, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel limite di 400 milioni di euro.
Successivamente, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico sarà rideterminata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5milioni di euro.

Riduzione dell'IVA per le somministrazioni di gas
Confermata anche per il secondo trimestre dell’anno 2023 l’aliquota del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
Per i clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre. Sarà un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a definire i criteri per l'assegnazione del contributo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche.

Credito d'imposta per le imprese
Per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023 è riconosciuto, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023.
Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica viste in precedenza e che abbiano subito un incremento del costo, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023,comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% è riconosciuto anche per le imprese a forte consumo di gas che abbiano consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS)pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente(ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I crediti d'imposta riconosciuti:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
I crediti d'imposta sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresigli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.
Autore: 7e37d554_user 21 febbraio 2025
Domande fino all'8 Aprile 2025
L'incentivo per le imprese che investono nella tutela ambientale.

Spese ammissibili
Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:
spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
spese di personale relative ai formatori;
costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 65% dell'investimento, nelle modalità indicate nel link https://search.app/WCogZPPjjFH1zV2t7

Tutte le informazioni e le modalità di presentazione della domanda nel link https://search.app/w9xuf14kdBwzP3bt7
Autore: 7e37d554_user 19 febbraio 2025
Si è svolta ieri in Comune alla presenza del Sindaco Daniele Sinibaldi, dell'assessore al bilancio Andrea Sebastiani, coadiuvati dal il dirigente Maurizio Pezzotti e Vivienne Truini, un nuovo incontro con le associazioni delle imprese per continuare a ricercare soluzioni al problema generato dall'invio di numerosi avvisi di accertamenti riguardanti la TARI a privati e aziende .
La CNA ha ribadito le proposte precedentemente avanzate e la necessità di recuperare le tasse evase o eluse consentendo però alle aziende di farlo gestendo rateizzazioni e ravvedimento operoso, per evitare che una giusta richiesta sia comunque conciliabile con le capacità economico-finanziarie delle aziende.
Il Comune ha fornito dei numeri provvisori sugli avvisi di accertamenti esaminati dagli uffici e sull'esito di tali esami e ribadito la disponibilità a continuare ad accogliere proposte da parte delle associazioni imprenditoriali anche per la imminente revisione del regolamento delle riscossioni e, successivamente, di una revisione del regolamento della TARI.
Il tavolo con le associazioni sarà convocato una volta al mese per continuare a monitorare la situazione.
Le aziende associate possono contattare la CNA per ricevere informazioni e assistenza sulla gestione degli avvisi di accertamento.
Autore: 7e37d554_user 13 febbraio 2025
Entro il 28 Febbraio 2025 si potrà presentare la domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025, noto come OT23, se sono stati effettuati interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, adottati nel corso dell’anno 2024.
La domanda, insieme a tutta la documentazione probante, va presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i Servizi on line di INAIL.

Per il riconoscimento della riduzione il datore di lavoro deve:
- Essere in regola con il DURC
- Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
I suddetti requisiti sono verificati dalla sede INAIL competente.

Le percentuali di riduzione si applicano sulla PAT aziendale e sono:
- Nei primi due anni di attività la quota fissa è 8%
- Dal terzo anno in poi, a seconda del numero di dipendenti si applicano diverse percentuali. (Fino a 10 dipendenti il 28%, da 11 a 50 il 18%, da 51 a 200 il 10%, oltre 200 il 5%).

II provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio).
II provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT. Successivamente, nelle basi di calcolo dell'autoliquidazione è indicato il tasso applicato già ridotto della percentuale di cui sopra.
In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l'anno di presentazione della domanda, relative alla PAT su cui e stato realizzato l'intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l'anno 2025 la riduzione si applica al premio di regolazione relative all'anno 2025, in sede di autoliquidazione 2025/2026)
Autore: 7e37d554_user 13 febbraio 2025
Un ciclo di webinar, dal titolo: "La gestione dei RAEE: quali sono gli obblighi normativi e come è possibile rispettarli?", è dedicato a tutti gli operatori della distribuzione, agli installatori e ai centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche per favorirli nell'adozione di comportamenti corretti in materia di gestione dei rifiuti elettronici
Il programma è così articolato:

- normativa vigente in materia di gestione dei RAE: 4 marzo, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar1_obblighinormativi

- iscrizione al sistema RAEE: 18 marzo, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar2_iscrizionealcdcraee

- trasporto dei RAEE (documentazione prevista ed indicazioni per eventuali soggetti terzi incaricati del trasporto): 1° aprile, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar3_trasportoraee

- rendicontazione al CdC RAEE dei quantitativi di RAEE gestiti: 15 aprile, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar4_rendicontazioneraee
Autore: 7e37d554_user 12 febbraio 2025
Martedi 4 Marzo ore 17 - 20
CNA Rieti - Piazza Cavour 54

La Dichiarazione di Conformità per gli impianti non è certo una novità essendo stata introdotta oltre 30 anni fa dalla Legge 46/90. Nondimeno non è raro che sorgano tuttora dubbi su questo o quell’aspetto relativo alla compilazione, sia della Dichiarazione, in senso stretto, che degli allegati obbligatori alla medesima. Una corretta compilazione di questo documento è importante non solo per adempiere a un mero obbligo formale ma anche perché, una Dichiarazione di conformità ben compilata, rappresenta un importante strumento di tutela per l’installatore.

L’incontro si propone dunque di illustrare dettagliatamente gli elementi essenziali della Dichiarazione di Conformità per tutti gli impianti (Elettrico, Elettronico, Riscaldamento, Condizionamento, Idrico Sanitario, Gas etc..) fornendo le indicazioni e i riferimenti per reperire la modulistica necessaria e simulazioni di esempi pratici di compilazione.

L'incontro, riservato alle imprese associate, è gratuito e sarà tenuto da πƒπˆπ„π†πŽ ππ‘π€π“πˆ Responsabile Nazionale CNA Installazione e Impianti.
Preghiamo le aziende di prenotare la loro partecipazione inviando una mail a cna.rieti@tiscali.it
oppure telefonando o inviando un messaggio al 348 3208498
Autore: 7e37d554_user 7 febbraio 2025
Il prossimo 11 febbraio a partire dalle ore 9.00 si terrà un webinar di approfondimento sul nuovo Regolamento (UE) 2024/1143, sulle Indicazioni Geografiche e sulle altre indicazioni di qualità per la protezione delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

Il testo prevede alcune importanti novità al fine di rafforzare la protezione delle eccellenze agroalimentari, tra cui una maggiore tutela delle DOP e IGP usate come ingredienti, maggiori informazioni sulla sostenibilità unica delle IG, più diritti e finanziamenti per i gruppi di produttori riconosciuti, obbligo di inserire il nome del produttore in etichetta, una tutela ex officio anche online e semplificazione delle procedure.
Le aziende associate possono richiedere alla CNA il link per la prenotazione che deve avvenire entro le ore 18 di domani, Sabato 8 Febbraio.
Autore: 7e37d554_user 5 febbraio 2025
Con l’introduzione della certificazione SERMI, dal 1° febbraio 2025, gli autoriparatori italiani non potranno più effettuare diagnosi, riparazioni o interventi sui componenti legati alla sicurezza dei veicoli atte a prevenire il furto del veicolo e la sua localizzazione senza essere certificati.

Nell’articolo che segue tenteremo di chiarire quali sono le informazioni e funzioni di sicurezza per le quali sarà necessaria la certificazione e chi sono i soggetti che potrebbero essere interessati a questa importante novità

Quali sono le informazioni e funzioni di sicurezza
Per informazioni e dati relativi alla sicurezza si intendono solo le informazioni e le funzioni atte a prevenire il furto del veicolo e alla sua localizzazione. Ecco di seguito alcuni esempi:

Codifica chiavi
Informazioni e funzioni relative ai moduli antifurto
Informazioni per programmazioni e codifiche centraline antifurto
Informazioni e funzioni del sistema immobilizer del veicolo (centralina motore, cockpit, cambio automatico, ecc.)
Inoltre, la certificazione SERMI sarà necessaria anche per la programmazione delle centraline (codifica e ricodifica) e per gli aggiornamenti delle stesse. Sarà necessaria anche per le operazioni di diagnosi in remoto e per intervenire su specifici veicoli (ad esempio quelli che hanno il sistema immobilizer sulla centralina ABS).

La CNA sta operando affinché il sistema comporti una reale semplificazione per l’accesso ai dati ed un risparmio per gli operatori, poiché Il fattore concorrenza ed il libero mercato sono elementi imprescindibili per la crescita e lo sviluppo delle imprese, soprattutto per chi lavora in maniera indipendente.

Stiamo lavorando per conoscere l’operatività del sistema da parte delle case costruttrici, per consentire alle imprese di fare le loro valutazioni sulla base della loro tipologia di attività.

CNA è impegnata per garantire che le officine abbiano equo accesso ai dati tecnici e di bordo, necessari per effettuare riparazioni.

Chi è interessato alla certificazione
officine;
costruttori o rivenditori di attrezzature, utensili o pezzi di ricambio per officine;
servizi di soccorso stradale;
fornitori di servizi di tagliando e revisione;
strutture per la formazione e l’aggiornamento dei meccanici;
produttori e riparatori di attrezzature per veicoli.
Lo schema di certificazione SERMI
Con il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1244 viene sancita la procedura di approvazione e autorizzazione degli autoriparatori indipendenti e dipendenti dell’officina (o altro operatore aftermarket), ai fini dell’accesso alle funzioni di sicurezza dei veicoli. Devono altresì certificarsi società che erogano servizi diagnostici e di programmazione a distanza (diagnosi remota). In tal caso, per l’accesso alle informazioni occorrerà che siano certificati sia il provider dei servizi sia l’operatore che ne fruisce. Devono essere certificati gli operatori indipendenti che abbiano necessità di accedere in pass-thru alle informazioni e funzioni di sicurezza del veicolo.

Lo schema di Certificazione Ispettivo SERMI prevede che per l’acquisizione delle informazioni tecniche relative alla sicurezza dei veicoli, attraverso i portali delle case auto, sia necessaria una preventiva certificazione.

E prevista una doppia certificazione:
Una per l’azienda
Una per il suo dipendente
Il dipendente sarà autorizzato ad accedere all’RMI (informazioni di riparazione e manutenzione) solo se anche la sua società di appartenenza è stata approvata.

La certificazione, valida per cinque anni, sarà rilasciata da enti che valuteranno la conformità delle aziende e degli operatori richiedenti, con ispezioni periodiche per garantire il mantenimento degli standard.

Autore: 7e37d554_user 5 febbraio 2025
15 - 19 Maggio 2025
La CNA Nazionale organizza una collettiva di imprese dell'editoria per partecipare al Salone del Libro di Torino in programma dal 15 al 19 maggio, presso Lingotto Fiere. Le iscrizioni vanno presentate entro il 28 febbraio.

Gli editori che aderiranno alla collettiva avranno la possibilità di avere uno spazio presso lo stand di CNA Editrice srl.

Informazioni e modalità di isctizione:
Autore: 7e37d554_user 3 febbraio 2025
INVIO DOMANDE
Le domande precompilate, come previsto dal decreto del 2 Ottobre 2024 del quale avevamo dato notizia su questa pagina il 4 Ottobre, potranno essere trasmesse, in via definitiva (click day), esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere da:
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali di cui all’art 6, comma 3, lett.a) del D.P.C.M. (mod. B2020) dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025;
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio assistenziale) di cui agli artt. 6, commi 3, lett. b) e 4, lett. b) e c), del D.P.C.M. dalle ore 9,00 del giorno del giorno 7 febbraio 2025;
- per il settore agricolo dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
- per il settore turistico-alberghiero dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, in via sperimentale e solo per l’anno 2025, al di fuori delle quote sarà possibile inoltrare domande per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani.
Autore: 7e37d554_user 3 febbraio 2025
Il bando prevede due linee di intervento:
- Sviluppo delle Imprese artigiane dei seguenti codici Ateco*: 60% a fondo perduto fino ad un massimo di 12 000 euro
- Valorizzazione dell’Artigianato Artistico e Tradizionale**: 80% a fondo perduto fino ad un massimo di 10 000 euro

Beneficiari
I Beneficiari dei contributi previsti dall’Avviso sono le Imprese Artigiane del Lazio, iscritte all’albo delle Imprese Artigiane da almeno 5 anni alla data della domanda, e che svolgono una delle attività imprenditoriali ammissibili identificate nell’Avviso mediante la relativa classificazione

Le Spese Ammissibili sono:
Investimenti in macchinari, attrezzature e impianti specifici;
Investimenti in tecnologie digitali, vale a dire in hardware, sistemi ICT e software;
Investimenti in impianti fotovoltaici, nel limite massimo del 20% delle Spese Ammissibili totali;
altre spese per Investimenti in opere murarie e impiantistica civile, nel limite massimo del 20% delle Spese Ammissibili totali.
Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate online attraverso GeCoWEB Plus dalle ore 12:00 del 20 febbraio 2025 fino alle ore 17:00 del 15 aprile 2025; il formulario è disponibile online a partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2025.

*Attività ammissibili
Nell'elenco che segue sono indicate le attività imprenditoriali ammissibili per ogni sezione della classificazione ATECO
e facendo riferimento ai codici della medesima classificazione.
SEZIONE Attività ammissibili
A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca Tutte
B - Estrazione di minerali da cave e miniere Tutte
C - Attività manifatturiere Tutte
D - Fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata Tutte
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività
di gestione dei rifiuti e risanamento Tutte
F - Costruzioni Solo da 43.21 a 43.29.09
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli Tutte
H - Trasporto e magazzinaggio Solo da 49.41.00 a 49.42.00
I - Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione Tutte
J - Servizi di informazione e comunicazione Solo da 58.1 a 61.90.99
K - Attività assicurative e finanziarie Tutte
L- Attività immobiliari Tutte
M - Attività professionali, scientifiche e
tecniche Solo da 69.1 a 74.10.90 e da 74.30 a 74.90.99
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese Tutte
P- Istruzione Tutte
Q - Sanità e assistenza sociale Tutte
R - Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento Tutte
S - Altre attività di servizi Solo da 95.21 a 95.29.09, da 96.01 a 96.01.30, 96.03, 96.09.01,
96.09.03, 96.09.05 e 96.09.09

** Indicazioni per richiedere il riconoscimento di impresa dell'Artigianato Artistico e Tradizionale

Dettagli su bando e presentazione delle domande:
Valore Artigiano - Incentivi a favore delle imprese artigiane - LazioInnova https://search.app/zef1WCB7BjEv8Zc18

I consulenti della CNA sono a disposizione delle aziende per informazioni e redazione delle domande.
Tel. 0746 251082
mail cna.rieti@tiscali.it
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