IL
MINISTERO DELL'INTERNO HA RESO NOTA UNA CIRCOLARE* CHE DÀ UNA
INTERPRETAZIONE MOLTO PIÙ RESTRITTIVA CHE NOI, E NON SOLO NOI, AVEVAMO
DATO DEL DECRETO "RIAPERTURE"
Da lunedì 26 aprile il Lazio diventa zona π‘ gialla.
INFORMAZIONI e CALENDARIO RIAPERTURE:
• Confermato il DIVIETO di circolazione dalle 22 alle 5, fatti salvi motivi di salute, necessità e lavoro.
• Ristoranti, APERTI sia a pranzo che a cena fino alle 22, con consumo
al tavolo esclusivamente all’aperto (un numero maggiore di 4 persone a
tavolo è consentito solo se conviventi)
- Bar, pab, ecc. aperti fino
alle 22 con DIVIETO di consumo al bancone. Il consumo è consentito
ESCLUSIVAMENTE nei tavoli all'aperto.
Continua ad essere consentito
l'asporto ma, per le attività con codice ATECO 56.3 (Bar e altri
esercizi simili senza cucina, pub, birrerie, caffetterie, enoteche), è
limitato fino alle ore 18. Dopo le 18 resta comunque la possibilità del
servizio al tavolo all'aperto fino alle 22.
• I negozi sono aperti, fino alle 21, così come le attività produttive in generale.
• Nelle giornate festive e prefestive RESTANO chiusi gli esercizi
commerciali presenti nei centri commerciali e nei mercati, ad eccezione
delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi
alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, attività florovivaistiche.
• Aperti parrucchieri/e, estetiste/i, barbieri.
• Consegna a domicilio senza limiti di orario.
• Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli
alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti,
che siano ivi alloggiati.
• Dal 26 aprile 2021, gli spettacoli
aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
• Dal 15 maggio, sono consentite le attività delle piscine all’aperto.
• Dal 1° giugno, sono consentite le attività delle palestre.
• Dal 15 giugno, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere.
• Dal 1° luglio, sono consentiti i convegni e i congressi
• Dal 1° luglio sono consentite le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.
• Sono vietate le feste ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
SPOSTAMENTI:
Consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla, dalle 5 alle 22.
Gli spostamenti tra Regioni e Province autonome in zona arancione o
rossa sono consentiti, oltre che per motivi di lavoro, necessità, salute
e rientro alla propria residenza o domicilio anche ai soggetti muniti
della “certificazione verde”.
Consentita una sola visita al giorno a
casa di parenti o amici dalle 5 alle 22, per un massimo di quattro
persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.
Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui
quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con
disabilità o non autosufficienti conviventi.
Lo stesso spostamento,
con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona
arancione all’interno dello stesso comune.
Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private nelle zone rosse.
RISTORAZIONE:
Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono APERTI sia a pranzo
che a cena, nel rispetto dei limiti orari dalle ore 5 alle 22 e
solamente CON CONSUMO AL TAVOLO ESCLUSIVAMENTE ALL’APERTO.
Dal 1°
giugno 2021, le attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da
qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al
tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e
linee guida adottati.
Resta consentita senza limiti di orario la
ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente
ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi.
SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO ed EVENTI SPORTIVI
Dal 26 aprile 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o
spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che
non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza
consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima
autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere
superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli
spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono
svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli
spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il
rispetto di tali condizioni e le attività che si svolgano in sale da
ballo, discoteche e locali assimilati.
A decorrere dal 1° giugno
2021, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche
agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di
preminente interesse nazionale con provvedimento CONI e del CIP,
riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi
internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25
per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo
di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e
a 500 per impianti al chiuso.
PISCINE PALESTRE E SPORT DI SQUADRA
Dal 26 aprile, nel rispetto delle linee guida adottate e' consentito lo
svolgimento all'aperto di qualsiasi attivita' sportiva anche di squadra
e di contatto. E' comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non
diversamente stabilito.
Dal 15 maggio sono consentite le attivita' di piscine all'aperto in conformita' a protocolli e linee guida adottati.
Dal 1° giugno, sono consentite le attivita' di palestre in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati.
FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI
Dal 15 giugno, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere nel
rispetto dei protocolli e linee guida adottati. E’ consentito, inoltre,
svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non
prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per
partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi
previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Dal 1° luglio, sono consentiti i convegni e i congressi nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati.
CENTRI TERMALI E PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Dal 1° luglio sono consentite le attività dei centri termali e quelle
dei parchi tematici e di divertimento nel rispetto dei protocolli e
linee guida adottati.
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Dal 26 aprile e
fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in
presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi
educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie),
e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di
secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).
Nella zona rossa,
l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75
per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori
o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in
presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al
100 per cento.
Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e
arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in
presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la
presenza degli studenti del primo anno.
Sull’intero territorio
nazionale, salva diversa valutazione dell’università, è previsto lo
svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di
laurea, delle attivita' di orientamento e di tutorato, delle attivita'
dei laboratori, nonche' l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura
e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze
formative degli studenti con disabilita' e degli studenti con disturbi
specifici dell'apprendimento.
Stesse disposizione valgono anche per le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e e Coreutica.
CERTIFICAZIONI VERDI
Certificazioni comprovanti:
- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 da non più di 6
mesi. Il Certificato può essere richiesto alla struttura che ha erogato
il trattamento sanitario, ovvero alla Regione o Provincia Autonoma in
cui ha sede la struttura stessa.
- la guarigione dall’infezione
da non più di 6 mesi. La certificazione è rilasciata dalla struttura
presso la quale è avvenuto il ricovero, oppure, per i non ricoverati,
dai medici di medicina generale e dai pediatri. Le certificazioni di
guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data
indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
-
l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato
negativo effettuato nell’arco di 48 ore prima dello spostamento.
Le
certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono
riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato
terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
*La CNA Nazionale ne ha chiesto, con una comunicazione ufficiale, il
ritiro perché l'interpretazione delle misure redtrittive, è contrasto
con quanto previsto dal decreto.
Per leggere la circolare:
https://www.interno.gov.it/…/circolare-prefetti-sulle-misur…