Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ha
pubblicato un documento
che prevede adempimenti per ogni specifico settore
(aereo, autotrasporto
merci, trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse, ferroviario e
marittimo portuale) e costituisce un addendum del protocollo firmato da governo
e parti sociali il 14 marzo 2020.
Tra gli adempimenti comuni a tutti i settori, si segnalano quelli di
interesse per le imprese di autotrasporto e per i servizi di trasporto non di
linea.
PER L’AUTOTRASPORTO:
- la sanificazione
e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi
di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere effettuata nei modi e nelle
forme prescritte dalle circolari del Ministero della Salute (in particolare la
circolare 5443 del 22 febbraio 2020) e dell’Istituto Superiore di Sanità;
- le trasferte
sono consentite;
- se possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi
se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può
accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI,
purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri
operatori;
- nei luoghi di carico/scarico
dovrà essere assicurato che
le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle
merci e la presa/consegna dei documenti
avvengano con modalità
che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto
della rigorosa distanza di un metro;
- non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla
propria
per alcun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici
dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci
dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera, mettendo a
disposizione idoneo gel igienizzante lavamani. Le stesse regole si applicano
per gli autisti in servizio per il cargo aereo;
- le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci
espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da
effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi;
- nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da
riders, le merci devono essere consegnate senza contatto con il destinatario e
senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario
l’utilizzo di mascherine e guanti;
- qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative – in
analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta
circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in
ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine;
- assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione
aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti
dedicati alla
predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle
merci, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione
delle merci.
PER I SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA:
- risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto
disponibile vicino al conducente. Sui sedili posteriori,
al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere
trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri. Il
conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.