CASSA INTEGRAZIONE IMPRESE ARTIGIANE
- Autore: CNA Rieti
- •
- 19 mar, 2020

La Cassa Integrazione per le aziende Artigiane è FSBA
Si fornisce una sintesi esplicativa dell’ammortizzatore sociale FSBA, limitatamente alla causale COVID-2019, la quale non è in alcun caso da considerare esaustiva dell’intera normativa e del Regolamento del Fondo stesso.
Durata intervento
E’ possibile sottoscrivere gli Accordi Sindacali anche successivamente all’inizio della effettiva sospensione ma la singola durata degli Accordi non può superare il mese di calendario; la validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 al 31 marzo 2020;
In generale per la causale COVID-19 il Fondo interverrà fino a 20 settimane (100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni) nell'arco del biennio mobile.
Le prestazioni saranno erogate fino all'esaurimento delle risorse appositamente stanziate dal Fondo.
Numero dipendenti ed anzianità di assunzione
I lavoratori devono risultare assunti in data precedente al 26 febbraio 2020 e non è richiesta un’anzianità aziendale per i lavoratori stessi.
Contribuzione al Fondo ed alla Bilateralità regionale
Per avere i benefici FSBA è necessario che l’Impresa sia in regola con i versamenti all’EBLART (è un obbligo per l’impresa, derivante dal CCNL, ed un diritto per i lavoratori).
L’importo dovuto è per (lavoratore/mese) di € 7,65 + 0,60% (0,45% a carico del datore di lavoro + 0,15% a carico del dipendente) dell’imponibile previdenziale, salvo altre casistiche che il Consulente del lavoro verificherà direttamente con Eblart (www.eblart.org - 06.700.05.48). La richiesta dei documenti necessari per la regolarizzazione può essere rivolta anche alla CNA.
La regolarità contributiva utile per l’erogazione delle prestazioni da parte del Fondo è fissata in 36 mesi e le aziende potranno regolarizzare i versamenti non effettuati direttamente con l’Eblart, previo contatto con l’Ente stesso.
Per le imprese neo costituite non è richiesta la regolarità contributiva di 6 mesi altrimenti obbligatoria.
ITER
A cura del Consulente del Lavoro:
Verifica regolarità versamento al Fondo ed eventuale regolarizzazione;
Accesso alla Piattaforma SINAWEB, ove è stata pubblicata la procedura
per la presentazione di domande di prestazione FSBA con causale
“COVID-19 CORONAVIRUS”;
Inserimento dei dati richiesti;
Stampa del File pdf (bozza accordo sindacale);
Firma e timbro Aziende, in tutte le pagine;
Invio del file alla CNA;
richiesta ad INPS del Ticket per la contribuzione correlata.
A cura della CNA:
Sottoscrizione accordo da parte CNA e Sindacato;
Restituzione accordo completo di firme all’Impresa.
A cura del Consulente del Lavoro:
Caricamento domanda sul portale FSBA;
Altri adempimenti specifici e periodici previsti dal Regolamento del Fondo (rendicontazioni ed altro)
Consulenti del Lavoro
Si invita l’azienda a verificare con il proprio Consulente del Lavoro ogni aspetto qui non richiamato, e verso il quale restiamo a completa disposizione per chiarimenti. E' a disposizione dei professionisti una Guida per l’utilizzo del servizio ed un supporto tecnico telefonico – sediin-supporto-tecnico-sina@fondofsba.it -: 06 9480.2615
La CNA è a disposizione per le Imprese Associate per la stipula del verbale di accordo, che potrà essere effettuato anche in via telematica.
L’assistenza è prestata unicamente per le imprese associate alla CNA al solo rimborso delle spese.
Per l’avvio della procedura, l’azienda dovrà restituire gli allegati A-B inviandoli a mezzo e-mail all’indirizzo: cna.rieti@tiscali.it
Emergenza Coronavirus: la Cassa Integrazione per gli Artigiani è FSBA
Si fornisce una sintesi esplicativa dell’ammortizzatore sociale FSBA limitatamente alla causale COVID-2019, la quale non è in alcun caso da considerare esaustiva dell’intera normativa e del Regolamento del Fondo stesso.
Durata intervento
E’ possibile sottoscrivere gli Accordi Sindacali anche successivamente all’inizio della effettiva sospensione ma la singola durata degli Accordi non può superare il mese di calendario; la validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 al 31 marzo 2020;
In generale per la causale COVID-19 il Fondo interverrà fino a 20 settimane (100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni) nell'arco del biennio mobile.
Le prestazioni saranno erogate fino all'esaurimento delle risorse appositamente stanziate dal Fondo.
Numero dipendenti ed anzianità di assunzione
I lavoratori devono risultare assunti in data precedente al 26 febbraio 2020 e non è richiesta un’anzianità aziendale per i lavoratori stessi.
Contribuzione al Fondo ed alla Bilateralità regionale
Per avere i benefici FSBA è necessario che l’Impresa sia in regola con i versamenti all’EBLART (è un obbligo per l’impresa, derivante dal CCNL, ed un diritto per i lavoratori).
L’importo dovuto è per (lavoratore/mese) di € 7,65 + 0,60% (0,45% a carico del datore di lavoro + 0,15% a carico del dipendente) dell’imponibile previdenziale, salvo altre casistiche che il Consulente del lavoro verificherà direttamente con Eblart (www.eblart.org - 06.700.05.48). La richiesta dei documenti necessari può essere rivolta anche alla CNA.
La regolarità contributiva utile per l’erogazione delle prestazioni da parte del Fondo è fissata in 36 mesi e le aziende potranno regolarizzare i versamenti non effettuati direttamente con l’Eblart, previo contatto con l’Ente stesso.
Per le imprese neo costituite non è richiesta la regolarità contributiva di 6 mesi altrimenti obbligatoria.
ITER
A cura del Consulente del Lavoro:
Verifica regolarità versamento al Fondo ed eventuale regolarizzazione;
Accesso alla Piattaforma SINAWEB, ove è stata pubblicata la procedura
per la presentazione di domande di prestazione FSBA con causale
“COVID-19 CORONAVIRUS”;
Inserimento dei dati richiesti;
Stampa del File pdf (bozza accordo sindacale);
Firma e timbro Aziende, in tutte le pagine;
Invio del file alla CNA;
richiesta ad INPS del Ticket per la contribuzione correlata.
A cura della CNA:
Sottoscrizione accordo da parte CNA e Sindacato;
Restituzione accordo completo di firme all’Impresa.
A cura del Consulente del Lavoro:
Caricamento domanda sul portale FSBA;
Altri adempimenti specifici e periodici previsti dal Regolamento del Fondo (rendicontazioni ed altro)
Consulenti del Lavoro
Si invita l’azienda a verificare con il proprio Consulente del Lavoro ogni aspetto qui non richiamato, e verso il quale restiamo a completa disposizione per chiarimenti. E' a disposizione dei professionisti una Guida per l’utilizzo del servizio ed un supporto tecnico telefonico – sediin-supporto-tecnico-sina@fondofsba.it -: 06 9480.2615
La CNA è a disposizione per le Imprese Associate per la stipula del verbale di accordo, che potrà essere effettuato anche in via telematica.
L’assistenza è prestata unicamente per le imprese associate alla CNA.
Per l’avvio della procedura, l’azienda dovrà restituire gli allegati A-B inviandoli a mezzo e-mail all’indirizzo: cna.rieti@tiscali.it







