Con la conversione in legge del decreto "Sostegni bis" che ha recepito
l'emendamento, *"DISPOSIZIONI URGENTI i in MATERIA di REVISIONE dei
PREZZI dei MATERIALI nei CONTRATTI PUBBLICI ", si avvia a soluzione il
problema sollevato dalla CNA, e da tanti altri soggetti, almeno per la
parte dei lavori realizzati con contratti pubblici.
Resta aperto, nell'area sisma, il problema della ricostruzione privata.
Il Commissario Legnini è impegnato, in accordo con il governo, nella
ricerca di una soluzione che dovrebbe far leva sul fatto che anche la
ricostruzione privata avviene con fondi pubblici. Il risultato di questa
interlocuzione dovrebbe tradursi in provvedimento inserito nella nuova
ordinanza annunciata per i primi giorni di Agosto.
*Art.
1-septies. – (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
dei materiali nei contratti pubblici) – 1. Per fronteggiare gli au-
menti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione
verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in corso
di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente de- creto, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio
decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione,
superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno
2021, dei singoli prezzi dei materiali da costru- zione più
significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1
si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di
cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto
previsto dal- l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati
dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma
1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle
compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al
primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo arti- colo 106,
comma, 1, lettera a).
3. La compensazione è determinata applicando
alle quantità dei sin- goli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal di- rettore dei lavori dal 1° gennaio 2021
fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei
relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento
alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite
esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se
riferite a più anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di
decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di
compensazione entro quin- dici giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in
diminuzione, la procedura è av- viata d’ufficio dalla stazione
appaltante, entro quindici giorni dalla pre- detta data; il responsabile
del procedimento accerta con proprio provve- dimento il credito della
stazione appaltante e procede a eventuali recu- peri.
5. Per le
lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021,
restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi
dell’articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 216, comma 27-ter, del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna
stazione appaltante provvede alle compensazioni nei li- miti del 50 per
cento delle risorse appositamente accantonate per impre- visti nel
quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme re- lative
agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori
somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e
stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme
deri- vanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destina- zione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme
disponibili rela- tive ad altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel
rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti
all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’ar- ticolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti
di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori
realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle
risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli
oneri si provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 100 milioni di
euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al
comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalità di cui al comma
7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi,
con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo
del Fondo, garantendo la parità di accesso per le pic- cole, medie e
grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi
diritto, nell’assegnazione delle risorse.
9. Agli oneri derivanti
dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si
provvede ai sensi dell’articolo 77 ».