ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI E FIGLIE MINORI ANCHE PER AUTONOMI. DOMANDE IN CNA PER ASSOCIATI E ASSOCIATE.

  • Autore: Cliente
  • 06 lug, 2021
L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.

A chi è rivolto
L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):
  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

QUANTO SPETTA
L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ).
In particolare:
  • l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;
  • l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE .
Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Esempi:
  • nucleo familiare composto da due figli minori, con ISEE fino a 7.000 euro, l’importo spettante sarà pari a 335 euro (167,5 x 2);
  • nucleo familiare composto da tre figli minori, di cui uno disabile, con ISEE pari a 15.000 euro, l’importo spettante complessivamente è pari a 376,7 euro [(108,9 x 3) + 50].
Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:
  • accredito su conto corrente;
  • bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
  • carta di pagamento con IBAN ;
  • libretto postale intestato al richiedente.
Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.

REQUISITI
Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ( ISEE minorenni).
L’assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza.

COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:
  • portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
  • Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Non potranno essere accolte domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l’ ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l’assegno è richiesto. Nel caso in cui l’ ISEE che rechi le cc.dd. omissioni e/o difformità del patrimonio mobiliare o del reddito, la domanda di assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà procedersi alla regolarizzazione (presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ ISEE ; presentando una nuova DSU , comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; rettificando la DSU , con effetto retroattivo, qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale).

In via transitoria, per le domande di assegno presentate entro il 30 settembre sarà possibile presentare la DSU anche successivamente alla domanda, purché entro la stessa data del 30 settembre.

In caso di variazione del nucleo familiare dell’assegno dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la prestazione decade d’ufficio, pertanto è necessario presentare una nuova domanda di assegno temporaneo il cui importo terrà conto della nuova composizione del nucleo.

I beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.
Autore: 7e37d554_user 21 febbraio 2025
Domande fino all'8 Aprile 2025
L'incentivo per le imprese che investono nella tutela ambientale.

Spese ammissibili
Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:
spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
spese di personale relative ai formatori;
costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 65% dell'investimento, nelle modalità indicate nel link https://search.app/WCogZPPjjFH1zV2t7

Tutte le informazioni e le modalità di presentazione della domanda nel link https://search.app/w9xuf14kdBwzP3bt7
Autore: 7e37d554_user 19 febbraio 2025
Si è svolta ieri in Comune alla presenza del Sindaco Daniele Sinibaldi, dell'assessore al bilancio Andrea Sebastiani, coadiuvati dal il dirigente Maurizio Pezzotti e Vivienne Truini, un nuovo incontro con le associazioni delle imprese per continuare a ricercare soluzioni al problema generato dall'invio di numerosi avvisi di accertamenti riguardanti la TARI a privati e aziende .
La CNA ha ribadito le proposte precedentemente avanzate e la necessità di recuperare le tasse evase o eluse consentendo però alle aziende di farlo gestendo rateizzazioni e ravvedimento operoso, per evitare che una giusta richiesta sia comunque conciliabile con le capacità economico-finanziarie delle aziende.
Il Comune ha fornito dei numeri provvisori sugli avvisi di accertamenti esaminati dagli uffici e sull'esito di tali esami e ribadito la disponibilità a continuare ad accogliere proposte da parte delle associazioni imprenditoriali anche per la imminente revisione del regolamento delle riscossioni e, successivamente, di una revisione del regolamento della TARI.
Il tavolo con le associazioni sarà convocato una volta al mese per continuare a monitorare la situazione.
Le aziende associate possono contattare la CNA per ricevere informazioni e assistenza sulla gestione degli avvisi di accertamento.
Autore: 7e37d554_user 13 febbraio 2025
Entro il 28 Febbraio 2025 si potrà presentare la domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025, noto come OT23, se sono stati effettuati interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, adottati nel corso dell’anno 2024.
La domanda, insieme a tutta la documentazione probante, va presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i Servizi on line di INAIL.

Per il riconoscimento della riduzione il datore di lavoro deve:
- Essere in regola con il DURC
- Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
I suddetti requisiti sono verificati dalla sede INAIL competente.

Le percentuali di riduzione si applicano sulla PAT aziendale e sono:
- Nei primi due anni di attività la quota fissa è 8%
- Dal terzo anno in poi, a seconda del numero di dipendenti si applicano diverse percentuali. (Fino a 10 dipendenti il 28%, da 11 a 50 il 18%, da 51 a 200 il 10%, oltre 200 il 5%).

II provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio).
II provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT. Successivamente, nelle basi di calcolo dell'autoliquidazione è indicato il tasso applicato già ridotto della percentuale di cui sopra.
In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l'anno di presentazione della domanda, relative alla PAT su cui e stato realizzato l'intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l'anno 2025 la riduzione si applica al premio di regolazione relative all'anno 2025, in sede di autoliquidazione 2025/2026)
Autore: 7e37d554_user 13 febbraio 2025
Un ciclo di webinar, dal titolo: "La gestione dei RAEE: quali sono gli obblighi normativi e come è possibile rispettarli?", è dedicato a tutti gli operatori della distribuzione, agli installatori e ai centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche per favorirli nell'adozione di comportamenti corretti in materia di gestione dei rifiuti elettronici
Il programma è così articolato:

- normativa vigente in materia di gestione dei RAE: 4 marzo, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar1_obblighinormativi

- iscrizione al sistema RAEE: 18 marzo, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar2_iscrizionealcdcraee

- trasporto dei RAEE (documentazione prevista ed indicazioni per eventuali soggetti terzi incaricati del trasporto): 1° aprile, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar3_trasportoraee

- rendicontazione al CdC RAEE dei quantitativi di RAEE gestiti: 15 aprile, ore 11.00-11.45; link per accedere: https://bit.ly/webinar4_rendicontazioneraee
Autore: 7e37d554_user 12 febbraio 2025
Martedi 4 Marzo ore 17 - 20
CNA Rieti - Piazza Cavour 54

La Dichiarazione di Conformità per gli impianti non è certo una novità essendo stata introdotta oltre 30 anni fa dalla Legge 46/90. Nondimeno non è raro che sorgano tuttora dubbi su questo o quell’aspetto relativo alla compilazione, sia della Dichiarazione, in senso stretto, che degli allegati obbligatori alla medesima. Una corretta compilazione di questo documento è importante non solo per adempiere a un mero obbligo formale ma anche perché, una Dichiarazione di conformità ben compilata, rappresenta un importante strumento di tutela per l’installatore.

L’incontro si propone dunque di illustrare dettagliatamente gli elementi essenziali della Dichiarazione di Conformità per tutti gli impianti (Elettrico, Elettronico, Riscaldamento, Condizionamento, Idrico Sanitario, Gas etc..) fornendo le indicazioni e i riferimenti per reperire la modulistica necessaria e simulazioni di esempi pratici di compilazione.

L'incontro, riservato alle imprese associate, è gratuito e sarà tenuto da πƒπˆπ„π†πŽ ππ‘π€π“πˆ Responsabile Nazionale CNA Installazione e Impianti.
Preghiamo le aziende di prenotare la loro partecipazione inviando una mail a cna.rieti@tiscali.it
oppure telefonando o inviando un messaggio al 348 3208498
Autore: 7e37d554_user 7 febbraio 2025
Il prossimo 11 febbraio a partire dalle ore 9.00 si terrà un webinar di approfondimento sul nuovo Regolamento (UE) 2024/1143, sulle Indicazioni Geografiche e sulle altre indicazioni di qualità per la protezione delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

Il testo prevede alcune importanti novità al fine di rafforzare la protezione delle eccellenze agroalimentari, tra cui una maggiore tutela delle DOP e IGP usate come ingredienti, maggiori informazioni sulla sostenibilità unica delle IG, più diritti e finanziamenti per i gruppi di produttori riconosciuti, obbligo di inserire il nome del produttore in etichetta, una tutela ex officio anche online e semplificazione delle procedure.
Le aziende associate possono richiedere alla CNA il link per la prenotazione che deve avvenire entro le ore 18 di domani, Sabato 8 Febbraio.
Autore: 7e37d554_user 5 febbraio 2025
Con l’introduzione della certificazione SERMI, dal 1° febbraio 2025, gli autoriparatori italiani non potranno più effettuare diagnosi, riparazioni o interventi sui componenti legati alla sicurezza dei veicoli atte a prevenire il furto del veicolo e la sua localizzazione senza essere certificati.

Nell’articolo che segue tenteremo di chiarire quali sono le informazioni e funzioni di sicurezza per le quali sarà necessaria la certificazione e chi sono i soggetti che potrebbero essere interessati a questa importante novità

Quali sono le informazioni e funzioni di sicurezza
Per informazioni e dati relativi alla sicurezza si intendono solo le informazioni e le funzioni atte a prevenire il furto del veicolo e alla sua localizzazione. Ecco di seguito alcuni esempi:

Codifica chiavi
Informazioni e funzioni relative ai moduli antifurto
Informazioni per programmazioni e codifiche centraline antifurto
Informazioni e funzioni del sistema immobilizer del veicolo (centralina motore, cockpit, cambio automatico, ecc.)
Inoltre, la certificazione SERMI sarà necessaria anche per la programmazione delle centraline (codifica e ricodifica) e per gli aggiornamenti delle stesse. Sarà necessaria anche per le operazioni di diagnosi in remoto e per intervenire su specifici veicoli (ad esempio quelli che hanno il sistema immobilizer sulla centralina ABS).

La CNA sta operando affinché il sistema comporti una reale semplificazione per l’accesso ai dati ed un risparmio per gli operatori, poiché Il fattore concorrenza ed il libero mercato sono elementi imprescindibili per la crescita e lo sviluppo delle imprese, soprattutto per chi lavora in maniera indipendente.

Stiamo lavorando per conoscere l’operatività del sistema da parte delle case costruttrici, per consentire alle imprese di fare le loro valutazioni sulla base della loro tipologia di attività.

CNA è impegnata per garantire che le officine abbiano equo accesso ai dati tecnici e di bordo, necessari per effettuare riparazioni.

Chi è interessato alla certificazione
officine;
costruttori o rivenditori di attrezzature, utensili o pezzi di ricambio per officine;
servizi di soccorso stradale;
fornitori di servizi di tagliando e revisione;
strutture per la formazione e l’aggiornamento dei meccanici;
produttori e riparatori di attrezzature per veicoli.
Lo schema di certificazione SERMI
Con il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1244 viene sancita la procedura di approvazione e autorizzazione degli autoriparatori indipendenti e dipendenti dell’officina (o altro operatore aftermarket), ai fini dell’accesso alle funzioni di sicurezza dei veicoli. Devono altresì certificarsi società che erogano servizi diagnostici e di programmazione a distanza (diagnosi remota). In tal caso, per l’accesso alle informazioni occorrerà che siano certificati sia il provider dei servizi sia l’operatore che ne fruisce. Devono essere certificati gli operatori indipendenti che abbiano necessità di accedere in pass-thru alle informazioni e funzioni di sicurezza del veicolo.

Lo schema di Certificazione Ispettivo SERMI prevede che per l’acquisizione delle informazioni tecniche relative alla sicurezza dei veicoli, attraverso i portali delle case auto, sia necessaria una preventiva certificazione.

E prevista una doppia certificazione:
Una per l’azienda
Una per il suo dipendente
Il dipendente sarà autorizzato ad accedere all’RMI (informazioni di riparazione e manutenzione) solo se anche la sua società di appartenenza è stata approvata.

La certificazione, valida per cinque anni, sarà rilasciata da enti che valuteranno la conformità delle aziende e degli operatori richiedenti, con ispezioni periodiche per garantire il mantenimento degli standard.

Autore: 7e37d554_user 5 febbraio 2025
15 - 19 Maggio 2025
La CNA Nazionale organizza una collettiva di imprese dell'editoria per partecipare al Salone del Libro di Torino in programma dal 15 al 19 maggio, presso Lingotto Fiere. Le iscrizioni vanno presentate entro il 28 febbraio.

Gli editori che aderiranno alla collettiva avranno la possibilità di avere uno spazio presso lo stand di CNA Editrice srl.

Informazioni e modalità di isctizione:
Autore: 7e37d554_user 3 febbraio 2025
INVIO DOMANDE
Le domande precompilate, come previsto dal decreto del 2 Ottobre 2024 del quale avevamo dato notizia su questa pagina il 4 Ottobre, potranno essere trasmesse, in via definitiva (click day), esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere da:
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali di cui all’art 6, comma 3, lett.a) del D.P.C.M. (mod. B2020) dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025;
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio assistenziale) di cui agli artt. 6, commi 3, lett. b) e 4, lett. b) e c), del D.P.C.M. dalle ore 9,00 del giorno del giorno 7 febbraio 2025;
- per il settore agricolo dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
- per il settore turistico-alberghiero dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, in via sperimentale e solo per l’anno 2025, al di fuori delle quote sarà possibile inoltrare domande per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani.
Autore: 7e37d554_user 3 febbraio 2025
Il bando prevede due linee di intervento:
- Sviluppo delle Imprese artigiane dei seguenti codici Ateco*: 60% a fondo perduto fino ad un massimo di 12 000 euro
- Valorizzazione dell’Artigianato Artistico e Tradizionale**: 80% a fondo perduto fino ad un massimo di 10 000 euro

Beneficiari
I Beneficiari dei contributi previsti dall’Avviso sono le Imprese Artigiane del Lazio, iscritte all’albo delle Imprese Artigiane da almeno 5 anni alla data della domanda, e che svolgono una delle attività imprenditoriali ammissibili identificate nell’Avviso mediante la relativa classificazione

Le Spese Ammissibili sono:
Investimenti in macchinari, attrezzature e impianti specifici;
Investimenti in tecnologie digitali, vale a dire in hardware, sistemi ICT e software;
Investimenti in impianti fotovoltaici, nel limite massimo del 20% delle Spese Ammissibili totali;
altre spese per Investimenti in opere murarie e impiantistica civile, nel limite massimo del 20% delle Spese Ammissibili totali.
Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate online attraverso GeCoWEB Plus dalle ore 12:00 del 20 febbraio 2025 fino alle ore 17:00 del 15 aprile 2025; il formulario è disponibile online a partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2025.

*Attività ammissibili
Nell'elenco che segue sono indicate le attività imprenditoriali ammissibili per ogni sezione della classificazione ATECO
e facendo riferimento ai codici della medesima classificazione.
SEZIONE Attività ammissibili
A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca Tutte
B - Estrazione di minerali da cave e miniere Tutte
C - Attività manifatturiere Tutte
D - Fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata Tutte
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività
di gestione dei rifiuti e risanamento Tutte
F - Costruzioni Solo da 43.21 a 43.29.09
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli Tutte
H - Trasporto e magazzinaggio Solo da 49.41.00 a 49.42.00
I - Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione Tutte
J - Servizi di informazione e comunicazione Solo da 58.1 a 61.90.99
K - Attività assicurative e finanziarie Tutte
L- Attività immobiliari Tutte
M - Attività professionali, scientifiche e
tecniche Solo da 69.1 a 74.10.90 e da 74.30 a 74.90.99
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese Tutte
P- Istruzione Tutte
Q - Sanità e assistenza sociale Tutte
R - Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento Tutte
S - Altre attività di servizi Solo da 95.21 a 95.29.09, da 96.01 a 96.01.30, 96.03, 96.09.01,
96.09.03, 96.09.05 e 96.09.09

** Indicazioni per richiedere il riconoscimento di impresa dell'Artigianato Artistico e Tradizionale

Dettagli su bando e presentazione delle domande:
Valore Artigiano - Incentivi a favore delle imprese artigiane - LazioInnova https://search.app/zef1WCB7BjEv8Zc18

I consulenti della CNA sono a disposizione delle aziende per informazioni e redazione delle domande.
Tel. 0746 251082
mail cna.rieti@tiscali.it
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